numero
1907 Sb 34
I
Bellinzona
| 3 aprile 2012
Repubblica e Cantone Ticino
ll Consiglio di Stato
statuendo sul ricorso 28 settembre 2011 della spettabile Architettura
lndipendenza SA, Bellinzona e della spettabile Coop lmmobilien AG, Berna
(entrambe patr. dall'avv. Gabriele Fossati, Bellinzona), avverso la decisione 12t15
settembre 2011 del Municipio di Arbedo-Castione, mediante la quale veniva
sospeso l'esame della domanda di costruzione (variante), relativa alla riattazione
con ampliamento interno del centro Coop e nuova sistemazione esterna di cui al
mappale n.277 RFD Castione;
viste le risposte. (......)
ritenuto,
IN FATTO:
A. Con decisione 12115 settembre 2011, il Municipio di Arbedo-Castione,
sospendeva l'esame della domanda di costruzione per la riattazione con
ampliamento interno del centro Coop e nuova sistemazione esterna di cui al
mappale n. 277 RFD Castione, ritenuto l'insanabile conflitto con gli scopi
della zona di pianificazione comunale gravante dal 20 aprile 20Og il
mappale in questione, ed in particolare a causa del contrasto con l'obiettivo
di concentrare/spostare le attività commerciali esistenti e future - escluse le
piccole attività a carattere locale - sotto la ferrovia, a ridosso della stazione.
B. Contro tale risoluzione ricorrono ora le spettabili Architettura lndipendenza
SA, Bellinzona e Coop lmmobilien AG, Berna, chiedendone l'annullamento
vista la mancanza di motivazione di cui sarebbe affetta la decisione
impugnata, la mancanza di un awiso dipartimentale, e la conformità del
progetto con gli obiettivi della Zona di pianificazione relativi all'aumento del
traffico indotto.
C. Con risposta 2 novembre 2011 n Municipio di Arbedo-Castione, contesta gli
addebiti mossi alla decisione impugnata, ribadendo sostanzialmente le
motivazioni già contenute, in maniera più succinta, nella medesima. Esso
chiede pertanto la reiezione del gravame.
D. Con osservazioni 14 ottobre 2011 il Dipartimento del territorio, non si
esprime sulla questione, ritenuta di esclusiva competenza comunale.
E. Con scritti 5 ottobre 2011 , 1 1 ottobre 2011 ,9 novemb re 2011 , 10 novembre
2011, 11 novembre 2011 e 12 novembre 2011 I'Associazione Amica,
Castione, (......), si
rimettono sostanzialmente al giudizio dello scrivente Consiglio,
rispettivamente alle osservazioni del Municipio, senza aggiungere altro.
considerato,
IN DIRITTO:
1. La competenza decisionale dello scrivente Consiglio e la legittimazione attiva
dei ricorrenti, destinatari della decisione impugnata, sono date. ll gravame,
tempestivo giusta l'art. 46 LPAmm, e quindi ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti acquisiti all'incarto (art. 18 LPAmm). Ritenuto il
tenore dell'art. 107 Lst, la presente procedura, in corso prima della sua
entrata in vigore, viene conclusa secondo il diritto anteriore.
2. Ai sensi dell'art. 26 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per iscritto
ed intimata alle parti e all'Autorità che ha giudicato. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a
favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a
salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza
di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 l.Z1 consid. 2c; Marco Borghi/Guido corti, compendio di procedura
amministrativa ticinese, n. 1 all'art. 26 LpAmm, pag. 127 / Tram
52.2008.1241125 del '16 giugno 2008). ora, nella presente fattispecie,
nonostante quanto affermato dai ricorrenti in sede di gravame, e innegabile
come i medesimi siano stati in grado di comprendere appieno la portata e le
motivazioni della decisione impugnata, presentando un articolato gravame di
'10 pagine, davanti alla presente Autorità ricorsuale, dotata di péno potere
cognitivo. D'altra parte esse, dopo aver preso conoscenza delle osservazioni di controparte, non hanno ritenuto necessario provocare un secondo
scambio di allegati, ove poter, se del caso ampliare la propria motivazione.
Tale evenienza è ancora più significativa se si pone mente al fatto che in
sede di risposta il Dipartimento ha prodotto il proprio avviso cantonale
relativo alla domanda, oggetto proprio della censura di incompletezza, senza
che questo fatto abbia mosso i ricorrenti a prendere posizioni in merito. Da
tutto cio ne deriva che, manifestamente, la motivazione contenuta nella
decisione impugnata, seppur succinta, era più che sufficiente per i parametri
di cui al rispetto dell'art. 26 LPAmm.
La censura va di conseguenza respinta.
secondo l'art. 27 cpv. 1 LPT, se i piani d'utilizzazione mancano o devono
essere modificati, I'Autorità competente puo stabilire zone di pianificazione
per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito
intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione.
ll principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 5g LALPT, che consente di
istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi
particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv '1), ed in particolare,
se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La zona di
pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal Municipio,
rispettivamente dal consiglio di stato (art. 60 cpv. 1 LALpr). euest'ultimo
può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degii obiettivi della
pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, cosi come per
garantire I'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv.2 LALpTi ll
diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT glieffetti del provvedimento
prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'iÀterno della
'zona
è vietato
ogni - intervento che possa rendere più ardua la pianificazione
dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in
contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente
oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di
pianificazione (art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in
vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano
sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facolià del Consiglio di
3.
4.
stato di prorogare di altri due il termine di Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. cpv.2Lpr;62
seg. LALPT). ln sintesi, la zona di pianificazione è un prowedimento
conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. zb), volto a evitare che la
pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o
comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio
contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi
nel tutelare la libertà di decisione dell'Autorità durante lo svolgimento del
processo di pianificazione (DTF 118 la 510 consid.4d; 113 la 362 consid.
2a, bb; Alexander Ruch, Kommentar RPG, ad art. 2T n.2l). Aquesto stadio,
I'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non puo essere dato per
certo. Non si puo in particolare affermare che ne deriverà effettivamente la
restrizione della proprietà che I'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La
zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei iuoi effetti
dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la
sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di
pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni
pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano
I'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, I'esame giurisdizionale
che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica, non può
estendersi - salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea -
all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati,
bensì soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo islituito per non
compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n.79 consid 2b). Solo importa
dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in
quanto tale (Tram 90.2008.21 del 9 aprite 2009).
Nel caso specifico, la legittimità della Zona di pianificazione in questione è
ormai indiscutibilmente stata accertata dal Tribunale amministrativo che nella
propria decisione 8 marzo 2010, proprio su ricorso di una delle qui ricorrenti, ne ha confermato la legittimità e conformità con i principi del diritto
amministrativo, in riferimento all'obiettivo della medesima, a fondamento
della decisione impugnata, vale a dire concentrare/spostare le attività
commerciali esistenti e future (esc/use le piccote attività a carattere tocale)
soffo la ferrovia, a rdosso della stazione (Tram 90.2009.36 del g marzo
2010, consid. 4). ln tale ambito ha in parlicolare giudicato il sacrificio imposto
ai ricorrenti in tale sede come contenuto e proporzionale (Tram g0.20òg.36
del 8 marzo 2010, consid. 4.3 in fine). D'altra parte ha di faito rimandato una
delle qui ricorrenti alla valutazione del Municipio, per quanto riguardava la
compatibilità della Zona di pianificazione con le intenzioni edilizie in via di
espressione (Tram 90.2009.36 del 8 marzo 2010, consid. 7).
Assodato ciò, non si puo dimenticare come le medesime preoccupazioni
espresse dal Municipio sono state espresse pure dal Dipartimento del
territorio nel proprio avviso cantonale n. 62014 a pag. 10. Esso ha in
particolare ricordato come lo scopo di concentrare/ipostare te attivita
commerciali esistenti e future (esc/use le piccote attività a carattere tocale)
5.
soffo la ferrovia, a rdosso della stazione preso a motivazione della decisione
impugnata sia perfettamente in consonanza anche con gli intendimenti
pianificatori cantonali per tale comparto.
D'altro canto in campo pianificatorio il Comune ticinese fruisce di autonomia.
Questa non è pero assoluta. secondo I'art. 33 cpv. 3 lett. b LpT, il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di
almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale Autoiità è il Consiglio di
stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che approva il piano - e decide i ricorsi - con
pieno polere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le Autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle Autorità loro
subordinate, il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). ll Consiglio di Stato nemmeno in tale ambito puo
dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del
comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni
adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevolà od opportuna. Esso
deve pero rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che'disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno
loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente
conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.26 cpv.2 Lprl Tram 90.2009.29 del 23
maggio 2011).
ora, alla luce di quanto sopra, non v'è chi non veda come la valutazione
espressa dal Municipio nella decisione impugnata, tenuto in particolare conto
dell'ampio margine discrezionale che compete in tale ambito al comune
ticinese, non possa essere censurata quale errata, né tanto meno quale
arbitraria, dallo scrivente Consiglio. D'altra parte, visto il prioritario indirizzo
pianificatorio alla base della Zona di pianificazione in questione, l,asserita
conformità ambientale dell'intervento deve comunque cedere il passo,
ritenuto come la medesima debba essere considerata solo al momento in cui
il primo stadio di conformità con gli intendimenti della Zona di pianificazione
sia adempiuto. Nel caso specifico anche un solo breve sguardo al progetto in
discussione conferma come il già consistente centro commerciale, venga
ancora maggiormente ampliato venendo a cozzarc manifestamente con lo
scopo di concentrare le attività commerciali a ridosso della ferrovia (vedi in particolare l'ampliamento di mq 3840 a favore di superfici commerciale
nuove di cui al "Piano 5960 / Sistemazione centro coop Castione / calcolo
indici zona verde" ed al "piano sg60 / sistemazione centro coop / piano
terreno").
Visto quanto sopra il ricorso va dunque respinto. Le tasse e le spese, cosi
come le ripetibili, seguono la soccombenza (art. 2g e 31 LpAmm).
1.
PER QUESTI MOTIVT:
Vista la LE, la LPAmm, la giurisprudenza e la dottrina in materia, nonché ogni
altra norma alla fattispecie concreta applicabile;
su proposta del Servizio dei ricorsi,
DECIDE:
ll ricorso è respinto.
§ Di conseguenza, la decisione 12115 settembre2Oll del Municipio
di Arbedo-castione, mediante la quare veniva sospeso l'esame della
domanda di costruzione (variante), relativa alla riattazione con
ampliamento interno del centro Coop e nuova sistemazione esterna
di cui al mappale n.277 RFD Castione, è confermata.
Le spese e la tassa di giudizio di complessivi CHF 80O.OO (ottocento) sono
poste a carico dei ricorrenti, ......, in solido.
Contro la presente decisione é data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 15 giorni dall'intimazione.
lntimazione: - ........
.
Comunicazione: - al Dipartimento del territorio, ufficio domande di costruzione,
Residenza; - ....... al Servizio proponente (4).
PER IL CONSIGLIO DI STATO

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