Un attento e gentile associato ci comunica:
Normative che disciplinano i passaggi pedonali
Comunicate dal:
Dipartimento del Territorio - Divisione delle costruzioni - Area del supporto e del coordinamento
Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari.
Premessa
Il Cantone sta procedendo alla verifica di tutti i passaggi pedonali esistenti sulle strade cantonali (ca. 700 passaggi pedonali) in conformità alla Norma VSS 640 241 elaborata dall’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti. Tale norma è giuridicamente vincolante ai sensi dell’Ordinanza del DATEC del 12 giugno 2007 concernente le norme applicabili alla segnaletica su strade, percorsi pedonali e sentieri, ed è stata elaborata sulla base dei più recenti e approfonditi studi a livello svizzero ed europeo, allo scopo di garantire uno standard di sicurezza adeguato sui passaggi pedonali.
Affinché un passaggio pedonale demarcato con strisce gialle (ai sensi dell’art. 77 cpv 1 OSStr) possa essere definito idoneo, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi fissati nella norma VSS SN 640 241:
ü durante le ore di punta il traffico veicolare è di almeno 200-250 veicoli/ora;
ü durante le ore di punta la frequenza dei pedoni è di almeno 50 pedoni/ora (riducibile a 25 pedoni/ora se sul percorso casa-scuola) o 100 pedoni durante le 3-5 ore più frequentate del giorno;
ü per il percorso casa scuola, o alla presenza di una casa per anziani, ospedale ecc., la frequenza pedonale in attraversamento può essere ridotta;
ü su entrambi i lati della carreggiata, disponibilità di un’area protetta di attesa per i pedoni, non transitabile dai veicoli;
ü ottimali condizioni di visibilità in corrispondenza dell’attraversamento pedonale per garantire l’avvistamento reciproco pedone-veicolo; di regola 100 m all’interno delle località su strade di grande transito; può essere ridotta a 55 m, dove vige il limite di 50 km/h, a condizione che il V85 (cioè il limite di velocità rispettato dall’85% dei veicoli) non superi i 50 km/h;
ü bordure dei marciapiedi ribassate, secondo Norma SIA 500;
ü adeguata illuminazione pubblica, secondo la direttiva SLG 202;
ü l’attraversamento deve coincidere con il percorso più diretto;
ü considerare la posa di un’isola centrale di protezione.
Uno dei requisiti d’idoneità è che il passaggio pedonale sia utilizzato regolarmente da un numero minimo di pedoni, affinché i conducenti assumano un comportamento particolarmente prudente in prossimità dello stesso. Infatti, si è costatato che nel tempo un passaggio pedonale poco frequentato non è più percepito dai conducenti come un punto in cui è richiesta particolare prudenza, generando in tal modo una situazione di potenziale pericolo per il pedone in attraversamento. Si ricorda a questo proposito che la Legge (art. 47 ONC) prescrive l’obbligo di utilizzare un passaggio pedonale situato nel raggio di 50 metri dal punto di attraversamento; al di fuori del raggio di 50 m da un passaggio pedonale il pedone può attraversare la strada in qualsiasi punto egli ritenga che l’attraversamento sia sicuro.
L’esperienza dimostra che non è con la semplice demarcazione delle strisce gialle che si garantisce automaticamente la sicurezza del pedone in attraversamento; anzi, nel caso in cui esso non è almeno conforme ai requisiti minimi richiesti nella citata normativa, può addirittura dare al pedone una falsa sensazione di sicurezza.
Nel caso in cui non siano soddisfatte tutte le condizioni elencate sopra, la struttura d’attraversamento pedonale deve essere sistemata oppure spostata in un luogo più idoneo, in casi estremi deve essere eliminata.
Teniamo a sottolineare che l’obiettivo del Cantone non è di eliminare dei passaggi pedonali, bensì quello di garantire dei passaggi pedonali con standard di sicurezza e comodità adeguata, per migliorare in definitiva la sicurezza stradale.