IL COMITATO Associazione per
C.P. 102 il miglioramento ambientale
6532 Castione di Castione
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RACCOMANDATA
Al Consiglio di Stato
Palazzo governativo
6500 Bellinzona
Castione, 1° ottobre 2018….
Ricorso variante concernente il comparto scuole a Castione e modifica art. 42 NAPR “zona per attrezzature e edifici d’interesse pubblico”.
Avverso la variante del Piano Regolatore Comunale di Arbedo – Castione concernente il comparto scuole a Castione e modifica dell’art. 42 NAPR “zona per attrezzature e edifici d’interesse pubblico” (art. 28 Lst) che presenta:
- l’Associazione AMICA, 6532 Castione
In ordine – tempestività
Il lodevole Municipio di Arbedo – Castione ha pubblicato nuovamente (a causa di una svista) la variante di piano regolatore adottata dal legislativo comunale con risoluzione no. 380/2017 del 16 ottobre 2017, per il periodo dal 28 agosto 2018 al 26 settembre 2018.
Il termine di 15 giorni per inoltrare ricorso al Consiglio di Stato per il tramite del Municipio di Arbedo – Castione dalla scadenza della pubblicazione, viene a cadere giovedì 11 ottobre 2018 (art. 28 cpv. 1 e 3 Lst).
Il presente ricorso è pertanto tempestivo
- Legittimazione
1.
L’Associazione AMICA ha quale obiettivo quello di mantenere, promuovere e approfondire i temi che toccano il territorio di Castione. L’Associazione si adopera per la messa in opera di ogni e qualsiasi genere di azioni al fine di ostacolare interventi incisivi e definitivi sul territorio destinati a peggiorare la qualità della vita dei residenti di Castione. Scopo dell’Associazione è proprio quello di valorizzare, mantenere e promuovere la qualità di vita sull’insieme del territorio di Castione. (art. 1 e art. 2 degli Statuti.)
Nel caso concreto la modifica pianificatoria prospettata dal Comune tocca in modo importante il territorio, per questo motivo all’Associazione deve esser riconosciuta la facoltà di interporre ricorso in difesa dei suoi membri perché residenti per la maggior parte nel territorio di Castione.
A questo proposito preme attirare l’attenzione sul fatto che in una recente decisione il lodevole Consiglio di Stato ha riconosciuto l’Associazione come associazione a tutela degli interessi dei suoi membri e meglio (cfr. Decisione governativa no 3839 del 22 agosto 2018).
Prove: da fornire in caso di bisogno, si richiama l’intero incarto del concorso d’architettura del comparto scolastico di Castione.
Variante di PR
Premessa
Preme inizialmente porre l’accento sul senso e lo scopo che la scuola (perché edificio marcante il territorio) deve dare alla società, alla collettività. L’intervento sul territorio ha implicazioni verso la collettività, sia esso una nuova costruzione a contenuto amministrativo che ampliamenti degli stessi. Di conseguenza il progetto deve – per legge e buon senso - inserirsi in modo ordinato e armonioso nel tessuto paesaggistico esistente, rispettando gli spazi destinati a mantenere il valore ambientale e naturalistico quali i sentieri, le vie pedonali, muri a secco, il bosco ecc. così come garantire uno sviluppo sostenibile coordinando in modo integrato insediamenti, mobilità e ambiente. La costruzione deve quindi favorire e promuovere il benessere della collettività e di quelli che la frequentano; tutto ciò in armonia con l’ambiente circostante affinché in ambito scolastico ma non solo, sia sviluppato quel rispetto verso gli altri e l’ambiente che ci circonda.
Al contrario, edificazioni mastodontiche non possono che svuotare di senso l’andare a vivere “in campagna”, dove l’identità personale viene meno poiché il tutto è miscelato in uno stabile” pot-pourri” dove non si riconoscono più i singoli gradi scolastici. I bambini che frequentano la scuola dell’infanzia (bambini da 3 a 6 anni) si confondono con quelli della scuola media poiché gli accessi sono riuniti in uno stabile sproporzionato, inappropriato e inadeguato per rispetto allo scopo ricercato. Del resto anche la mensa che unisce la scuola dell’infanzia con la scuola media non trova un senso se non quello di bloccare la viabilità di tutto il quartiere.
Proporre una variante di PR (d’ora in poi quando si scrive di variante di PR si intende anche la modifica dell’art. 42 NAPR) sulla base dell’inappropriato, sproporzionato e inadeguato progetto vincitore disattende – in modo palese – le premesse inderogabili qui sopra mostrate.
Edificare un monolite di queste proporzioni a ridosso di un quartiere, Carrale di Bergamo – che subirà un isolamento di fatto e un oscuramento – non rispetta i principi fondamentali del nuovo sviluppo territoriale e viola grossolanamente la garanzia della proprietà, il principio della stabilità dei piani, la parità di trattamento e il principio della buona fede.
A tutela dei diritti dei residenti è nata l’Associazione AMICA che in questi undici anni di vita ha costantemente seguito lo sviluppo del territorio di Castione, ponendosi come obiettivo il controllo delle proposte comunali a livello pianificatorio e di viabilità. Gli interventi dell’Associazione hanno avuto ed hanno quale obiettivo quello di essere da una parte propositivi al fine di giungere a un obiettivo condiviso e dall’altra esporre i propri dubbi e perplessità su taluni progetti d’incidenza sul territorio di Castione e in fine di controllo affinché l’intervento edilizio non sia scollegato dagli scopi preposti da un adeguato sviluppo del territorio (vedi via Cantonale tappa 1 e tappa 2, variante PR zona industriale per Stadio, variante per esercizio prostituzione, ampliamento Coop, depositi inerti in Lancascia e su particella no. 47, riapertura cave.)
Nonostante gli sforzi profusi in questo decennio a favore degli abitanti di Castione, il Municipio di Arbedo – Castione ha sempre negato questa importante funzione ma ora, grazie ad una decisione del Consiglio di Stato, l’Associazione in ambito di pianificazione del territorio è stata riconosciuta. (cfr. doc. CdS).
Ebbene, l’Associazione si sente ancor più legittimata a ricorrere nel presente ricorso perché il comparto scuole non è solo d’interesse pubblico, ma influenzerà notevolmente lo sviluppo futuro del Paese nei prossimi decenni.
Per i motivi che saranno esposti qui di seguito la presente variante di PR, deve essere annullata (e le modifiche non adottate) poiché viziate da gravi mancanze procedurali e di rispetto delle condizioni pianificatorie che si dirà meglio nel seguito e per motivi di collisione/conflitto d’interessi nell’allestimento e adozione della variante di PR. Le decisioni del consiglio comunale sui messaggi municipali no. 380/2017 e 394/2018 scaturiscono da processi decisionali carenti (cfr. procedura pendente e richiamata presso il lodevole Servizio dei ricorsi).
Prove: doc. 1, si richiama l’intero incarto del concorso d’architettura del comparto scolastico di Castione, si richiama l’intero incarto riguardante l’adozione della variante di PR.
- Principi, in diritto
Si riprendono interamente quanto espresso nella premessa in aggiunta, si rileva quanto segue.
In conformità all’art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l’insediamento deve essere ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese (art. 1 Lst). Lo sviluppo e la pianificazione territoriale sono un’attività complessa e multifunzionale, ove occorre integrare e coordinare le condizioni naturali/ ambientali con i bisogni della popolazione. La pianificazione non può più essere ridotta a una semplicistica pianificazione del territorio in funzione di non meglio determinati bisogni.
A questo proposito, purtroppo, si ricorda che i messaggi municipali citati in precedenza sono un esempio di quest’assenza di una visione generale e funzionale dello sviluppo del territorio comprendente il comparto scolastico di Castione. La variante si concentra esclusivamente sulla volontà di ampliare sulla scorta di uno dei tanti progetti presentanti senza prendere in considerazione tutto quanto e ruota attorno al comparto. Di fatto non sono stati elaborati documenti, analisi e/o rapporti che potessero anche solo in minima parte informare la popolazione su quali sarebbero state le conseguenze e gli effetti di un tale intervento sul territorio anzi l’Autorità, a tutta semplicità ha deciso di dar seguito a un progetto vincitore.
Ed ecco che lo sviluppo territoriale si dovrà piegare a questa nuova inaspettata, inappropriata e inadeguata esigenza del Comune. Non vi sono elementi né nei messaggi né nei documenti messi a disposizione dal Municipio che possano giustificare il fabbisogno della modifica dei parametri edificatori per rispetto agli attuali, così come l’eliminazione di via alle scuole o dei posteggi pubblici.
Lo sviluppo territoriale non può essere fine a se stesso, scevro da tutti quegli interessi tanti tanto cari alla pianificazione del territorio, allo sviluppo sostenibile, ecc. Ogni nuovo intervento deve puntare sulla qualità e promuovere un miglioramento e non un peggioramento della situazione di vivibilità sul territorio.
Del resto, il titolo stesso della legge cantonale sullo sviluppo territoriale porta con sé un significato nuovo per rispetto al passato: l’esigenza di integrare nello sviluppo territoriale i molteplici aspetti presenti (quelli ambientali, urbanistici, economici, sociali, …) al fine di coordinarli tra di loro e tendere a quell’equilibrio cui aspira la legge (equilibri degli interessi art. 3 OPT ma non solo). Questi nuovi indirizzi determinano quindi un nuovo paradigma che si rende concreto con la loro integrazione in un modo moderno e armonioso nell’organizzazione sociale economico e costruito. La difesa e la sviluppo del paesaggio costituisce un’altra delle principali finalità della legge cosi come la protezione dell’ambiente (impedire un peggioramento dell’inquinamento fonico e ambientale (OIF) cosi come salvaguardare e proteggere l’uomo, gli animali e la natura art. 1 LPA e art. 1 e art. 2 LALPAmb).
Ricordiamo, a questo proposito, che l’art. 1 Lst definisce gli obiettivi cui tende il “nuovo” sviluppo del territorio nel seguente modo:
- a) promuovere un uso misurato del suolo e uno sviluppo sostenibile
- b) favorire insediamenti di qualità e garantire adeguate premesse alle attività economiche
- c) individuare soluzioni coordinate che integrino insediamenti, mobilità e ambiente
- d) preservare lo spazio non costruito per l’agricoltura e lo svago
- e) valorizzare il paesaggio perché bene comune.
I ricorrenti chiedono quindi che il ricorso sia accolto e che la variante di PR sia respinta e le modifiche di PR annullate così come i piani di zona e del traffico annessi per violazione di principi qui di seguito elencati, per motivi di collisione/conflitto d’interesse, per incompletezza dei piani oltre che per violazione dei principi procedurali di adozione della variante di PR ora in esame.
- Sequenza dei fatti
Costatazione inesatta dei fatti
Il municipio di Arbedo – Castione fonda la modifica di PR sul progetto vincitore del concorso di architettura. Progetto che non rispetta i vincoli imposti dal bando di concorso quale ad esempio su tutti il rispetto dell’art. 42 NARP adesso in vigore. Vincoli per altro ribaditi dall’ente banditore anche nelle risposte alle domande dei concorrenti (doc. Concorso d’architettura, Risposte alle domande dei concorrenti del 19 dicembre 2014.) In particolare si segnala che alla domanda 3.25 “Potete fornire un file dwg con indicati i corretti arretramenti rispetto al confine del lotto di progetto?”, l’ente banditore risponde come segue: “L’area di concorso è da considerarsi ai fini dell’applicazione delle norme di PR come un unico mappale situato in zona AP/EP (o RSE 8.50 con parametri di PR analoghi). In questo senso le distanze sono da calcolare dai fondi privati e dalle strade cosi come prescritto dalle norme di PR. L’Ente banditore non fornisce altra documentazione al riguardo.” (cfr. doc. Risposte alle domande dei concorrenti.)
I parametri edificatori da utilizzare sono quelli ora in vigore.
In aggiunta, anche con la risposta no. 6.98 l’Ente banditore riconferma che i parametri applicabili ai progetti sono quelli in vigore: l’altezza massima di 8.50 (vedi anche risposte no. 6.102 e 6.103). Mentre, la risposta no. 6.20 riconferma il passaggio dei mezzi pesanti da via alle scuole, gli autoveicoli leggeri transiteranno quindi da via alla Tenza.
I fatti sono quindi in contraddizione tra loro, il bando e le successive risposte fissano determinati fatti e vincoli e poi, sorprendentemente, i documenti proposti si fondano su nuovi e inaspettati desideri.
Si rileva inoltre che non v’è giustificazione alcuna né all’unificazione dei tre ordini scolastici né all’eliminazione della strada di via alle scuole perché “il nuovo parco pubblico deve essere recintato senza eccezioni. Esso è destinato a un’utenza pubblica e non è da ritenere spazio ricreativo per i tre ordini scolastici del comparto” (cfr. doc. Risposte alle domande dei concorrenti, risposta no. 7.20 e risposta no. 7.52.) Per altro anche l’area della scuola dell’infanzia sarà recintata (cfr. doc. Risposte alle domande dei concorrenti, risposta no. 7.23).
La sola giustificazione invocata dal Comune per sostenere la variante è di “adeguare il PR al progetto vincitore”, progetto di ampliamento e di unione di due istituti scolastici i quali - in realtà - non potranno ne, dovranno parlare tra loro. Infatti
- a) il grande parco non sarà a uso scolastico ma quasi interamente recintato ad esclusione forse della piccola area a ridosso dell’attuale scuola dell’infanzia
- b) la strada di via alle scuole non potrà essere eliminata poiché necessaria all’uscita degli autoveicoli pesanti e medi da Carrale di Bergamo oltre ad essere necessaria all’urbanizzazione del fondo part. No. 289 RFD Arbedo – Castione
- c) la viabilità non è risolta, anzi peggiorerà.
Infine preme rilevare come i fatti espressi nella risposta no. 4 all’interrogazione no. 68.18 del 30 aprile 2018 non sia corretto; l’uscita degli autoveicoli provenienti da Carrale di Bergamo su via Castione non è mai stata a tema né nel bando di concorso (ribadito per altro nelle risposte alle domande dei concorrenti) né nei messaggi municipali né nei rapporti di pianificazione.
I motivi addotti dal Comune a sostegno della variante di PR non corrispondono alla realtà:
- a) l’ampliamento del comparto è ancora attuabile con i parametri ora in essere,
- b) via alle scuole non eliminata,
- c) non esiste via d’uscita per gli autoveicoli che entreranno da Carrale di Bergamo.
Di conseguenza già solo per questi motivi la variante di PR deve essere annullata.
Violazione della stabilità dei piani
L’art. 21 LPT ripreso dall’art. 33 Lst, determinano che i PR possono essere modificati solo in caso di notevole cambiamento delle circostanze.
La modifica di un piano è possibile solo se le due condizioni previste dall’art. 21 LPT sono adempiute:
- a) quando le circostanze a fondamento dell’adozione del piano precedente si sono notevolmente modificate, non è il caso nella presente situazione poiché il PR è di recente modifica e adozione, il 2013 (cfr. messaggio municipale no. 380/2017 dove si legge che la variante del 2013 approvata nel 2015 “non ha modificato la gerarchia delle altre strade attorno al comparto scolastico (Carrale di Bergamo, via delle Scuole, via della Campagna) “.
- b) quando la necessità si fa realmente sentire; anche in questa evenienza la modifica dei parametri del piano non è necessaria poiché gli ampliamenti richiesti potrebbero fondarsi in conformità a altri progetti conformi alle norme di attuazione.
Comunque anche nell’eventualità in cui le circostanze si fossero sensibilmente modificate, occorre che il bisogno si faccia realmente sentire. Ed è per questo motivo che l’Autorità deve procedere con cautela prima di continuare con la modifica del PR; essa deve – in ogni caso - fare una ponderazione degli interessi in gioco. Il Comune deve confrontare l’interesse alla modifica del PR con quello del mantenimento dell’attuale PR. A questo proposito il Tribunale federale tende ad assicurare alla pianificazione una certa stabilità, senza la quale i PR non potrebbero adempiere le loro funzioni.
Dall’ultima modifica del piano del comparto scolastico di Castione non vi sono intervenute circostanze che in modo sensibile hanno modificato la situazione; a questo punto neanche la realizzazione della strada d’accesso dei bus su via Retica sembra una circostanza che sensibilmente possa modificare le condizioni. Di fatto, il Municipio delega tutto l’onere progettuale e realizzativo al Cantone (cfr. messaggio municipale no. 380/2017 pag. 8.)
In altri termini, il comune non ha provato il bisogno di modificare il PR.
Del resto dal messaggio municipale no. 380/2017 i soli motivi a giustificazione dell’adeguamento del PR sono:
- a) il progetto vincitore
- b) la continuità al percorso ciclo-pedonale di via Retica (già oggetto della variante 2013, cfr. doc. xx mm no. 380/2017.)
Il Comune non ha in alcun documento ammesso che:
- a) non sarebbe possibile ampliare la scuola media rispettivamente realizzare la nuova scuola dell’infanzia in altri luoghi per rispetto a quelli previsti dal progetto e nel rispetto dei parametri in vigore
- b) l’ubicazione della mensa (per altro servizio non obbligatorio e riservato ai soli allievi della Scuola media e delle elementari) sia la sola possibile all’interno dell’intero comparto
- c) la strada di via alle scuole sia da eliminare perché pericolosa o per unire l’intera area verde.
Nell’ambito, quindi, della ponderazione degli interessi in gioco emerge chiaramente che i residenti del quartiere legato al comparto scolastico di Castione ha un interesse reale a conservare la zona così come ora in vigore, sia per quanto attiene materialmente alla modifica dei parametri edificatori che per quanto riguarda al piano del traffico. In caso contrario si vedrebbero peggiorare nettamente la loro qualità di vita, in violazione di uno sviluppo sostenibile del territorio così come la mancata garanzia di favorire insediamenti di qualità che s’integrino nell’esistente e nell’ambiente circostante.
Come non è né, attuale né proponibile, l’eliminazione definitiva di via delle Scuole poiché impedirebbe ai mezzi di servizio di poter svolgere in sicurezza il loro compito. Per altro si rileva l’assenza di un piano della viabilità che permetta di comprendere come il Comune pensa di smaltire gli automezzi di servizio in entrata da via San Bernardino su via Carrale di Bergamo, ma meglio si dirà di seguito.
Violazione della garanzia alla proprietà
La proprietà è garantita dall’art. 26 dalla Costituzione federale. Tale diritto può essere limitato compatibilmente alle restrittive condizioni dell’art. 36, Costituzione federale, vale a dire il rispetto del principio della legalità, dell’interesse pubblico e della proporzionalità. E’ utile ricordare che il principio della proporzionalità esige che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d’interesse pubblico desiderato (regola dell’idoneità) e che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo sia scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità) infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo d’interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto) (cfr. ATF 130 II 425).
La variate di PR in esame non è né idonea allo scopo prefissato né essa è necessaria all’esecuzione dell’opera. Essa per altro lede in modo importante i proprietari a ridosso del comparto scolastico in particolare dei proprietari di fondi siti su entrambi i lati di Carrale di Bergamo e di via alla Tenza.
Violazione del principio della buona fede – sicurezza del diritto
In conformità dell’art. 9, Costituzione federale, il principio della buona fede “conferisce al cittadino il diritto di essere protetto nella legittima fiducia riposta nelle assicurazioni ricevute dall’Autorità o in un atteggiamento da essa assunto tale da far nascere precise attese.” (A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, pag. 201, 2. Ed).
Nel caso concreto, il concorso di architettura così come le risposte alle domande dei concorrenti, ha creato nei residenti del comparto scolastico di Castione l’attesa che le circostanze fattuali e concrete non subissero modifiche poiché ai fini dell’ampliamento i progetti architettonici sarebbero stati giudicati in conformità e in rispetto a:
- a) i parametri di zona
- b) criterio urbanistico: qualità urbanistiche, inserimento e relazioni con il contesto, organizzazione delle circolazioni, identità e qualità degli spazi esterni
- c) criterio di riconoscibilità del carattere scolastico dell’edificio, qualità architettonica e funzionale e le relazioni con gli edifici esistenti. Ebbene di tutto ciò nulla è stato considerato o pochissimo.
Nel caso concreto, nel rapporto della Giuria con riferimento al progetto vincitore, non vi sono richiami né alla viabilità né all’inserimento armonioso (relazione) nel contesto esistente né alla riconoscibilità dell’identità scolastica né alla necessità dichiarata vincitore, un tale progetto per rispetto agli altri 63 presentati.
L’ampia area verde lasciata all’interno del comparto (tra la scuola dell’infanzia e la scuola elementare) è solo destinata a nuovi ampliamenti e non all’uso parsimonioso del territorio.
Concorso di progetto vincitore a fondamento della variante di PR
Qui di seguito sono presentati seppur brevemente i fatti che hanno preceduto il presente ricorso e meglio.
Nel corso degli anni 2014 – 2015 il comune di Arbedo – Castione e il Cantone hanno organizzato e pubblicato un concorso d’architettura per il comparto scolastico di Castione. I concorrenti dovevano presentare un intervento sul comparto che prevedesse la progettazione di una nuova sede per la scuola dell’infanzia comunale composta di 4 sezioni, la progettazione di uno spazio di refezione per gli allievi della scuola elementare e scuola media, l’ampliamento di 6 aule della scuola media, la progettazione di una nuova centrale termica per il quartiere scolastico, la sistemazione viaria del nuovo comparto e l’inserimento di un nuovo parco pubblico.
Durante questa prima fase, gli enti banditori avrebbero dovuto individuare da un minimo di 6 a un massimo di 10 studi di architettura che proponessero un’interessante soluzione architettonica/urbanistica abbinata a un corretto concetto generale di risanamento per la SM. Gli aspetti urbanistici del progetto rivestono particolare importanza (cfr. doc. 1 pag. 5.)
Qui di seguito un estratto del bando di concorso “…L’area di concorso confina ad est, ovest e sud con quartieri abitativi in parte situati sul territorio del comune di Lumino mentre verso nord-ovest si innesta nel tessuto del nucleo antico di Castione con l’edificio dell’attuale SI.” (cfr. doc. 1 § 6.1 pag. 19).
Preme, a questo punto, rilevare che il fondo part. 205 RFD Arbedo-Castione, sede dell’attuale Scuola dell’infanzia, sono un bene culturale tutelato a livello comunale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali così come indicato dall’inventario IBC consultabile su internet.
Il bando di concorso - assunto ormai come dichiarato da qualche tempo dal lodevole Tribunale cantonale - a lex specialis anche per gli enti banditori e non solo per i concorrenti prevedeva altresì la conformità del progetto alle norme di attuazione in vigore; a questo proposito il § 6.7 del bando di concorso recita che “per la fase di concorso sono da considerare le norme di attuazione previste dalla variante di Piano Regolatore – comparto Castione pubblicata dal 4 ottobre al 2 novembre”.
- b) l’altezza massima degli edifici è di 8,50 m
- c) l’indice di occupazione del 30%.
Per di più, il bando prefissava al § 6.8 che “… Attualmente l’unico accesso veicolare (senso unico) alle scuole dalla strada cantonale, sia per veicoli privati che per mezzi pesanti e di servizio, è rappresentato da Carrale di Bergamo con uscita da via della Scuole per il tratto che interessa il comparto in questione. Lo stesso tragitto è attualmente effettuato dai bus scolastici. L’intento del committente è quello di risolvere questa situazione viaria con la trasformazione del tratto di via delle Scuole situato sul comparto scolastico in zona prevalentemente pedonale con un transito riservato ai mezzi di servizio. Lo scopo è quello di evitare che il nuovo comparto scolastico venga attraversato da traffico regolare a tutto vantaggio della sicurezza degli utenti.”. In altri termini, via delle Scuole doveva essere mantenuta per far transitare i mezzo di servizio (autocarri per la raccolta dei rifiuti, autocisterne, veicoli per traslochi, fornitori, ecc.) anche perché “via alla Tenza e via della Campagna sono strade comunali con un calibro ridotto che non permette il transito e mezzi pesanti.” (cfr. doc. 1 pag. 24 e 25.) Il tema legato alla via “d’uscita” da Carrale di Bergamo era quindi noto. Proprio per questo motivo via alle Scuole non poteva essere chiusa poiché di servizio e di transito per i residenti e per i mezzi di servizio e pesanti doveva rimanere.
I vincoli imposti dal concorso ai concorrenti e agli enti banditori erano quindi chiari e non interpretabili.
Ebbene la Giuria nel suo Rapporto di novembre 2015 (seconda fase) ha dichiarato vincitore un progetto sui 63 presentati, che non rispetta i vincoli più sopra esposti ad eccezione dell’indice di occupazione come per altro ammesso dal Municipio nel suo messaggio no. 380/2017 ” il progetto che ha vinto il concorso assieme agli stabili esistenti con una superficie edificata di ca. 6'650 mq presenta un indice di occupazione di ca il 25%” (cfr. doc. 2 e doc. 3 messaggio municipale no. 318/2017).
Pertanto, i residenti della zona Carrale di Bergamo ma non solo (viste la dimensione dell’edificio) si troverebbero catapultati in una situazione d’insostenibile sviluppo (di peggioramento) sia dal punto di vista della vita che dal punto di vista urbanistico, caratteristica di una zona definita di campagna e non di centro urbano. Essi si vedrebbero confrontati paradossalmente e quotidianamente con un muro di dimensioni mastodontiche a ridosso delle loro abitazioni e dall’altra, a poche decine di metri, da una zona agricola. Situazione questa paradossale che dimostra l’assenza di coordinazione e integrazione della pianificazione con la protezione dell’ambiente. La densificazione del territorio è riservata ai centri urbani e non di sicuro alla campagna. La prevista edificazione porta in sè non solo un grave impatto urbanistico ma anche un cambiamento violento del territorio, della sua identità e qualità e dell’uso, contrariamente a quanto prevede la legge sulla protezione dell’ambiente (art. 1 LPA). Si pensi ad esempio al traffico indotto che porterebbe a un peggioramento della qualità di vita dei residenti, alla dimensione dell’edificio con un’importante riduzione del soleggiamento (probabilmente da ottobre a marzo la zona a ridosso di Carrale di Bergamo sarebbe in ombra).
Non v’è dubbio quindi che il progetto vincitore non rispetta i vincoli imposti dal bando di concorso benché il § 2.1 del Rapporto della Giuria recita che “L’analisi dei progetti è stata fatta dal coordinatore del concorso e dal tecnico comunale del comune (verifica del rispetto delle norme di applicazione del PR e dell'area di concorso).” (cfr. bando di concorso pag. 7). Ci si chiede quindi a quale conformità si faccia riferimento nel precitato rapporto.
I vincoli del bando di concorso hanno creato negli abitanti di Castione e nei residenti del quartiere di Bergamo un’aspettativa: lo status quo di una situazione caratteristica della zona, luogo residenziale di campagna. La presenza di spazi verdi, in un assetto urbano a dimensione di villaggio con un antico nucleo storico, a “due passi” la possibilità di svago e l’opportunità passeggiare da un paese all’altro al riparo da inquinamento e rumori
Il Municipio di Arbedo – Castione indifferente alle prerogative e ai vincoli imposti nel bando di concorso e in contrasto con i principi assodati dal nuovo sviluppo territoriale, con il messaggio municipale no. 380/2017 dichiara che lo Scopo della variante è: “adeguare il Piano regolatore alle risultanze del concorso d’architettura a due fasi per il nuovo comparto scolastico di Castione e più in particolare permettere la realizzazione del progetto vincitore “Se ci fosse la luna si potrebbe cantare” (cfr. messaggio municipale no 380/2017 pag. 3).
Il progetto vincitore non solo non rispetta i vincoli imposti dal bando, in violazione dei basilari del diritto quali il principio della parità di trattamento, dell’uguaglianza, della trasparenza e della sicurezza del diritto, ma funge da base - improponibile - alla modifica dei vincoli di PR. In altri termini, s’impone una modifica pianificatoria senza apportare giustificazione a sostegno della sua tesi, se non il fatto che trattasi del “progetto vincitore”. La variante di PR proposta dal Municipio non è appropriata alla zona, non è ragionevole e di sicuro non è neppure opportuna.
La scelta del Municipio disattende i principi e gli scopi a fondamento dello sviluppo territoriale (art. 1 Lst e art. 1 LPT) e della protezione dell’ambiente segnatamente la tutela del territorio, della natura e la protezione dell’uomo.
Preme inoltre portare all’attenzione di codesta Autorità giudicante che presso il lodevole Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato è pendente un ricorso in ambito LOC contro la recente decisione del Consiglio comunale di Arbedo – Castione per la concessione del credito d’investimento di CHF. 630'000.- per l’allestimento del progetto definitivo della 1. Tappa del nuovo quartiere scolastico di Castione (cfr. MM no. 380/2017 e no. 394/2018; proc. Inc. no. PUB.2018.106 e xx). Le censure dei ricorrenti a fondamento della procedura ricorsuale si possono riassumere in due temi:
- a) la decisione del legislativo comunale dovrebbe essere annullata poiché scaturisce da processi decisionali carenti, non suscettibili di garantire una libera e consapevole espressione del voto
- b) collisione/conflitto d’interessi del Sindico e Presidente della Giuria del concorso ora qui in esame.
A questo proposito occorre ricordare che la Giuria del concorso era composta di sette membri di cui quattro liberi professionisti e tre rappresentanti degli enti banditori: due rappresentanti del comune di Arbedo – Castione (il sindaco e presidente di Giuria e il segretario comunale quale membro).
A questo punto occorre quindi verificare preliminarmente l’obbligo da parte del Sindaco del comune di Arbedo – Castione di astenersi dal suo ufficio al momento delle discussioni e delle delibere sui messaggi municipali a fondamento della variante di PR; ciò al fine di garantire un processo di formazione della volontà dell’organo esente da condizionamenti e interferenze sia a livello di Municipio prima che di Consiglio comunale in seguito. Come l’obbligo di esclusione previsto dall’art. 100 LOC e dalla’art. 55 Costituzione cantonale.
La Giuria di cui l’onorevole Sindaco era presidente, ha deciso all’unanimità “l’attribuzione del mandato di progettazione e realizzazione agli autori del progetto “, progettazione e mandato a fondamento della variante di PR (cfr. rapporto della Giuria a pag. 14). Già solo per essere stato membro di Giuria e a maggior ragione quale Presidente, egli avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi discussione o votazione sui messaggi municipali no. 380/2017 e no. 39472018.
L’interesse convergente del Sindaco a che il progetto vincitore si trasformi in variante di PR è palese, del resto è stato anche chiaramente dichiarato sul messaggio municipale no.380/2017. L’interesse è tale che anche solo dal profilo dell’apparenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli altri membri dell’autorità comunale non può più essere assicurata.
Ragion per cui la predetta situazione d’impedimento costituisce un motivo d’annullabilità delle decisioni adottate, indipendentemente dalla rilevanza del contributo effettivamente dato.
Si chiede che il ricorso sia accolto e che la variante di PR sia respinta e le modifiche della stessa cosi come i piani annessi (quello di zona e del traffico) siano annullati per i motivi più sopra esposti.
Prove: documenti, si chiede la trasmissione dell’intero incarto del concorso di architettura (bando di concorso prima e seconda fase, rapporto delle Giuria, l’analisi preliminare dei progetti, tutti i documenti facenti parte del progetto vincitore, …), i verbali municipali relativi al concorso di architettura e all’approvazione dei messaggi no. 380/2017 e 394/2018, e si richiama, se del caso, l’incarto presso il lodevole Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato incarto no. PUB.2018.106, si richiama l’intero incarto concernente la variante di PR.
Procedura d’approvazione - Consultazione e informazione (art. 4ss e art. 26 Lst relativi art. 6ss RLst)
Il Municipio malgrado definisca la futura edificazione di “forte impatto” non ha ritenuto necessario né valutare la conformità del progetto vincitore all’insieme della legislazione che orbita intorno allo sviluppo territoriale né rispettare il processo democratico.
Il Municipio di Arbedo – Castione non ha compiutamente esercitato il suo compito d’informazione e partecipazione della popolazione, comportamento atto a garantire un corretto processo democratico cosi da adempiere convenientemente i requisiti di legge (art. 26 cpv. 2 Lst in relazione con l’art. 6 del Regolamento della Lst e art. 4 Lst.) Il municipio di Arbedo – Castione ha mancato tale fondamentale tappa sebbene il forte impatto della futura costruzione (la quale non sarebbe rimasta sola poiché con l’aumento dell’indice di occupazione il Municipio si è riservato spazio per futuri mastodontici ampliamenti.) Futuri ampliamenti non giustificati né comprovati.
L’Autorità ha deciso di non coinvolgere né informare la popolazione sul futuro sviluppo del territorio e ciò in violazione dei disposti di legge che prevedono e garantiscono un’informazione e consultazione adeguata all’importanza della pianificazione (art. 5 Lst e art. 6 RLst).
L’Autorità comunale ha, in modo irrito, deciso di non organizzare serate informative né tantomeno coinvolgere la popolazione.
Ancora recentemente l’Associazione AMICA alla luce della nuova pubblicazione della variante di PR ha chiesto al Municipio di organizzare una serata informativa. Ebbene il Municipio ha risposto che le informazioni sono consegnate nei documenti pubblicati (peccato che siano poveri e insufficienti a comprendere la portata della variante di PR) e che la serata informativa sarà organizzata in concomitanza con la pubblicazione della domanda di costruzione dove solo allora si avranno tutte le informazioni “oggettive e definitive” (cfr. doc. 3). L’importanza di proporre una variante di PR con un impatto forte sul villaggio doveva almeno sottostare alla presentazione al pubblico dell’oggetto in questione come d’altronde è stato fatto per lo stadio. Il senso di un’informazione al pubblico per una così importante variante è ben diverso da una serata pubblica sulla domanda di costruzione come proposto dalla Sezione Logistica (18.07.2018, cfr. doc. 4 e dal Municipio (14.09.2018, cfr. doc. 4) A questo punto ci si chiede su cosa si fonda la variante di PR se a tutt’oggi non vi sono delle oggettive e definitive informazioni in merito.
Si chiede che il ricorso sia accolto e che la variante di PR sia respinta. La modifica dell’art. 42 delle NAPR sia annulla cosi come i piani di zona e del traffico annessi.
Modifica dei parametri di zona - del piano delle zone e del traffico - posteggi.
L’Organo esecutivo fonda le proprie decisioni esclusivamente sul progetto vincitore, senza alcun riferimento agli obblighi derivanti dal rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del nuovo sviluppo territoriale. Appare quindi evidente che né i messaggi municipali in precedenza né i documenti facenti parte dell’incarto riguardante la variante di PR sono sostanziati, motivati e corroborati dalla modifica sensibile delle circostanze a giustificazione di una tale variante di PR. Il Comune non ha indicato nei documenti precitati dati, fatti e circostanze che indicassero chiaramente gli sviluppi futuri come non hanno saputo dire cosa succederebbe del progetto vincitore se la partecipazione del cantone venisse a mancare.
Il Municipio crede di aver sanato la procedura volta a garantire un corretto e democratico processo pianificatorio con la nuova pubblicazione della variante di PR, ma ciò non corrisponde al vero. La garanzia di un corretto e adeguato processo democratico nell’ambito dell’adozione di una variante di PR (non adeguata, improponibile e non necessaria) in conformità a un progetto vincitore (non conforme al bando e del quale si conosce poco) non può limitarsi a una nuova pubblicazione ma richiede un’adeguata informazione e consultazione così come prevista dall’art. 6 RLst che recita “L’informazione deve essere adeguata all’importanza della pianificazione e alla cerchia degli interessati.” (cfr. anche art. 5 RLst).
La modifica dei parametri edificatori non è supportata da alcuna prova che ne giustifichi la necessità e l’adeguatezza. La giustificazione a sostegno della necessità di modificare il PR si limita e si circoscrivono all’interno del solo progetto vincitore senza fare riferimenti con l’ambiente circostanze. Le incongruenze, le contraddizioni della modifica di PR con le reali esigenze del comparto sono già state espresse nei paragrafi precedenti ai quali si rinvia.
I piani di zona e del traffico annessi alla variante dell’art. 42 delle NAPR non sono chiari in particolare il piano del traffico riproduce semplicemente l’eliminazione di un’importante strada di servizio quella quale di via alle Scuole. Strada necessaria in uscita da Carrale di Bergamo, senza però prevedere una strada in sostituzione. In altri termini, si può entrare in via Carrale di Bergamo ma se si è conducenti di un autoveicolo di medie-grandi dimensioni, non è più possibile abbandonare Carrale di Bergamo, per i motivi che si diranno nei paragrafi successivi.
La grave e importante mancanza di un adeguato piano del traffico non permette di prendere conoscenza e sull’evoluzione, sugli effetti e sulle conseguenze che il nuovo assetto avrà a discapito dei residenti del comparto scolastico e di quelli del quartiere di Bergamo.
Il piano del traffico fa parte del PR e deve essere allestito nel rispetto della legislazione federale e cantonale in tale ambito; nel caso concreto però non esiste.
Materialmente il piano del traffico deve anche tener conto del fabbisogno presumibile di mobilità che sostiene “la compatibilità del traffico indotto presumibile (quantità, velocità, inquinamento fonico e atmosferico) con le altre funzioni specifiche delle strade quei quali pedonali, ciclabili o di uso del sedime pubblico per scopi d’aggregazione sociale e delle altre funzioni in particolare quella residenziale” (cfr. manuale per la redazione dei piani del traffico, Cantone Ticino, 2002). https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/direttive/DT_DSTM_SST/traffico/manuale_piani_traffico.pdf
Il piano del traffico così come il piano annesso non permette di comprendere il progetto ciclo-pedonale stradale che s’intende realizzare. Per altro anche la sicurezza degli utenti che frequenteranno il percorso ciclo-pedonale non è sufficientemente garantita; a questo proposito il Municipio si è limitato a dire che “ gli autobus scolastici sono soliti giungere presso l’Istituto scolastico per prelevare gli studenti prima del termine delle lezioni e partono dopo che la maggior parte dei ciclisti si è avviata” (cfr. MM no. 380/2017 pag. 8.)
Ebbene l’analisi dei rischi del percorso ciclo-pedonale non deve essere limitata ai soli ragazzi che frequentano la scuola media, ma deve ampliarsi affinché si evitino in futuro decisioni improvvisate per ovviare a ostacoli non preventivamente calcolati. In particolare occorre inserire nella visione generale dei rischi d’uso del percorso tutti gli utenti del comparto come i bambini della scuola elementare e dell’infanzia che generalmente sono accompagnati dai genitori in bici o a piedi (durante la bella stagione), utilizzatori estranei al comparto scolastico che utilizzano il percorso sia in bici sia a piedi (anche se a questo proposito si possono nutrire dei dubbi perché l’entrata principale della scuola dell’infanzia è sua via Carrale di Bergamo).
Per di più nulla è stato eccepito sui modi di gestione del traffico autoveicolare dei genitori (si ricorda che l’entrata principale del complesso scolastico è su via Carrale di Bergamo) nonostante l’impatto che ne deriva, è importante e intenso. A questo punto ci si chiede come il Comune intende gestire gli autoveicoli appartenenti ai genitori che regolarmente sostano nelle vicinanze dei tre differenti ordini scolastici.
Si attira inoltre l’attenzione sul fatto che lo stazionamento dei veicoli dei genitori, i cui bambini frequenteranno la scuola dell’infanzia non sarà breve, l’accesso alla scuola prevede l’uso (incomprensibile, inopportuno e inadeguato) di scale per accedere al primo piano dell’edificio dove sarà realizzato l’asilo. Neppure il volume del traffico indotto dalla futura nuova mensa scolastica è stato analizzato e valutato indicato così come per il traffico indotto dalla nuova centrale termica.
In altri termini, non esistono un rapporto e un piano del traffico d’insieme dell’area toccata dalla variante di PR; documenti che avrebbero permesso di comprendere la fattibilità del progetto e il suo rispetto ai principi fondamentali e tanto cari al nuovo concetto di sviluppo territoriale. Tale mancanza e carenza di motivazione è sufficiente a decretare l’annullamento e l’abbandono della presente variante di PR.
La sistemazione viaria del comparto non è stata risolta anzi è stata dimenticata. E ora in modo inaspettato e sorprendente per ovviare a questa grave e importante mancanza si vorrebbe aprire via Castione (cfr. risposta all’interrogazione no. 68.18 del 30 aprile 2018.) Si rinvia a quanto già espresso nel capitolo “constatazione inesatta dei fatti” e “concorso di architettura”.
Nuovamente e brevemente si desidera portare l’attenzione sul fatto che il bando di concorso di settembre 2014 non prevedeva l’apertura di via Castione; del resto il medesimo il Consiglio comunale nel settembre 2017 – che avrebbe dovuto respingere il MMO 380/2017 poiché incompleto e non adeguatamente motivato (cfr. procedura pendente presso il lodevole servizio dei ricorsi) - aveva segnalato che vi erano dei problemi di gestione del traffico.
Purtroppo sono rimaste solo delle parole scritte.
La gestione del traffico e l’impatto che quest’ultimo avrà sull’insieme dell’area toccata dalla nuova edificazione sono a tutt’oggi sconosciuti. Tutto ciò in violazione dei principi basilari a fondamento dello sviluppo territoriale più sopra detto.
Ebbene a 4 anni di distanza dal concorso di architettura (sostenendo ancora la bontà del progetto vincitore) e improvvisando una qualsiasi possibilità alla mancanza di uscita degli autoveicoli che entrano da via San Bernardino, si decide arbitrariamente di aprire una via su un territorio di un altro comune. A prescindere dal rispetto dei vincoli che il Comune si era dato nel passato, dai dettami e dai principi più volte enunciati dello sviluppo territoriale e del diritto di essere sentito dei cittadini.
Ora, il Comune di Arbedo – Castione deve correre ai ripari e dalla risposta all’interrogazione sembrerebbe che il Comune voglia aprire al traffico pesante una via – ex sentiero che da Castione conduce a Lumino – a uso della popolazione a mobilità lenta. In altri termini, il Comune vuole aprire una via - situata sul territorio giurisdizionale di altro comune - chiusa al traffico a favore della mobilità lenta, quale via d’uscita di tutti gli autoveicoli in uscita da Carrale di Bergamo. Non solo tale agire è improponibile ma vi sono anche altri aspetti tecnici e formali quali
- a) la via è situata su altro comune ed era sempre stata esclusa dall’area di concorso
- b) è usata da tutta la popolazione come via di transito a piede e in bicicletta ai fini di svago e sportivi sia da singole persone, da famiglie e da vari gruppi di persone (quali gruppi di anziani, i bambini che frequentano l’asilo nido di Castione così come i bambini della scuola dell’infanzia ed elementare di Castione che è prassi recarsi su questa via sia per conoscere il bosco sia per recarsi ai parchi pubblici di Lumino o anche i ragazzi delle suole medie.) Luogo destinato allo svago, al benessere allo stare bene nella campagna di Lumino, distante dal traffico di via San Bernardino, della zona industriale e dell’autostrada
- c) via Castione è un’antica via di comunicazione francescana (Francigena) inserita per altro nell’inventario delle vie di comunicazione storiche a livello nazionale, gli esistenti e antichi muri a secco di controriva non sopporterebbero le vibrazioni di autoveicoli per altro, anche il fondo stradale della via non sopporterebbe carichi pesanti inoltre l’area di via Castione compresa tra il motto Motta e il comparto di Bergamo/Torre, è di sicuro interesse paesaggistico, culturale e storico
- e) esiste un passaggio di ungulati che dalla montagna attraversa via Castione per attraversare la campagna di Lumino
- f) infine ma non ultimo, la strada dovrà rispettare i vincoli imposti dalla legge sulle strade, salvaguardando la popolazione e la natura ad attacchi lesi quali inquinamento fonico e ambientale.
Dalla documentazione messa a disposizione non è né un piano del traffico né un rapporto del traffico conforme a quanto previsto dalla legislazione in vigore e alle direttive cantonali. Un piano del traffico completo avrebbe permesso di comprendere che gli autoveicoli di medie e grosse dimensioni (comprese le auto di servizio) non avrebbero più potuto abbandonare Carrale di Bergamo (una volta entrati da via San Bernardino). Per di più a lettura della risposta no. 4 all’interrogazione summenzionata, anche gli autoveicoli privati dovranno transitare da via Castione.
Inoltre l’eliminazione di via alle Scuole toglie qualsiasi possibilità di accesso al proprietario della particella no. 289 RFD Arbedo – Castione la quale si troverebbe impossibilitata a poter accedere al proprio fondo. Chiara ed evidente violazione del principio della proprietà.
Si chiede quindi che la variante di PR sia respinta e che le proposte di modifica annullate nel loro insieme e che gli atti siano rinviati al Comune affinché proceda a una nuova procedura pianificatoria.
Per quanto attiene ai posteggi pubblici, si rileva quanto segue.
Il piano del traffico indica la futura ubicazione di posteggi pubblici in modo generico poiché a mente del Municipio non bisogna “pregiudicare” la progettazione definitiva. In altri termini, l’Esecutivo vuole piegare rispettivamente adeguare i principi e i vincoli ancorati nella legge sullo sviluppo territoriale e la sua conseguente pianificazione (la protezione, il rispetto, la valorizzazione e tutela del costruito, l’inserimento armonioso nel paesaggio) a scelte inappropriate, irrite e senza alcun buon fondamento solo per adeguare la pianificazione del territorio ad aspetti estranei al territorio e di sola valenza architettonica. Ora, non solo non si dice nulla sull’eliminazione dei posteggi pubblici ma nulla si eccepisce sui posteggi eliminati di via alle scuole.
La rinuncia a posteggi pubblici dovrà essere motivata così come del resto indicato dal Dipartimento del Territorio (“dovrà essere sostenuta da motivazione che escludono un ammanco di posto auto”). Cfr.Rapporto di pianificazione 16 ottobre 2017 § 4.5 e Esame preliminare del dipartimento del territorio).
Motivazione che a oggi non esiste.
Anzi vi sono delle dichiarazioni contradditorie tra loro che creano ancora più incertezza: da una parte il Municipio nel rapporto di pianificazione definisce i 50 posteggi quali posteggi pubblici mentre nel bando di concorso li definisce posteggi riservati alle scuole dei diversi ordini scolastici. A livello pianificatorio come saranno ripartiti quindi i posteggi? Occorre che il Municipio indichi chiaramente il calcolo specifico e le giustificazioni riguardanti il futuro posteggio così come richiesto dal Cantone.
Per quanto sopra espresso, la presente variante di PR deve pertanto essere annullata (e le modifiche non adottate) a seguito di
1) motivi di collisione d’interessi
2) gravi mancanze procedurali (mancata informazione e consultazione, piani incompleti e carenti
3) mancato rispetto delle condizioni pianificatorie e/o violazione dei diritti costituzionali.
Per tutti questi motivi
Richiamati gli art. E ogni altro disposto in concreto applicabile; riservato ogni e più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto nel proseguo della procedura.
si chiede piaccia
giudicare
I. In via preliminare – collisione/conflitto d’interessi
- Il ricorso è accolto e sono constati la collisione/conflitto d’interesse del membro e Sindaco dell’Autorità comunale. Di conseguenza la decisione del Municipio di Arbedo – Castione sull’adozione della variante di PR che consiste nella modifica dei piani delle zone/piano delle attrezzature e edifici d’interesse pubblico e del traffico e dell’art. 42 della norma di attuazione del PR è annullata. La modifica del PR è quindi abbandonata.
- 2. Protestate spese, tasse e ripetibili.
- II. In via principale
- Il ricorso è accolto. La variante di PR che consiste nella modifica dei pian delle zone/piano delle attrezzature e edifici d’interesse pubblico e del traffico e dell’art. 42 della norma di attuazione del PR è respinta. Di conseguenza la modifica del PR è quindi abbandonata.
Il ricorso è accolto. Il progetto vincitore del concorso di architettura non può essere preso a fondamento della modifica di variante di PR e i documenti di variante sono rinviati al Comune. La variante di PR che consiste nella modifica dei piani delle zone/piano delle attrezzature e edifici d’interesse pubblico e del traffico e dell’art. 42 della norma di attuazione del PR è respinta.
Di conseguenza la modifica del PR è quindi abbandonata.
In entrambi i casi protestate spese, tasse e ripetibili.
III. In via subordinata
- Il ricorso è accolto. I documenti sono rinviati al Municipio di Arbedo – Castione affinché li completi conformemente ai disposti di legge segnatamente per quanto attiene all’adeguatezza, congruità e opportunità delle modifiche dei parametri edificatori così come il completamento del piano del traffico e della viabilità del comparto. La variante di PR che consiste nella modifica dei piani delle zone/piani delle attrezzature e edifici d’interesse pubblico e del traffico e dell’art. 42 della norma di attuazione del PR è respinta. La variante di PR è quindi abbandonata.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza i documenti sono rinviati al Comune affinché tenga conto di nuova pubblicazione, iniziando preliminarmente con una consultazione della popolazione sulla proposta di variante, seguita da un’adeguata informazione alla stessa per il tramite di una serata informativa, dopo di che si procederà a nuova pubblicazione. La variante di PR che consiste nella modifica dei piani delle zone/piano delle attrezzature e edifici d’interesse pubblico, del traffico e dell’art. 42 della norma di attuazione del PR è respinta. La variante di PR è quindi abbandonata.
In entrambi i casi si protestano spese, tasse e ripetibili.
Per il comitato AMICA
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Il Presidente: Alberto Robustelli Il Segretario: Arnaldo Gianini
Allegati: