Ecco come si presenterà il quartiere delle scuole e di Bergamo
Stato attuale
Come sarà dopo la realizzazione della mastodontica Scuola!
iL PROGETTO DELLO STUDIO QUAGLIA & CO è STATO SCELTO SEBBENE NON RISPETTASSE IL P.R. IN VIGORE, CONDIZIONE PERENTORIA PER PRESENTARE DEI PROGETTI ERA APPUNTO IL RISPETTO DEL P.R DEL 2013!!
AMICA
IL COMITATO Associazione per
C.P. 102 il miglioramento ambientale
6532 Castione di Castione
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.– www.amica-castione.ch
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RACCOMANDATA
Al Consiglio di StatoPalazzo governativo
6500 Bellinzona
Per il tramite del Municipio di
Arbedo-Castione
6517 Arbedo
Castione, 10 ottobre 2018
Ricorso
Avverso la variante del Piano Regolatore Comunale di Arbedo – Castione concernente il comparto scuole a
Castione e modifica dell’art. 42 NAPR “zona per attrezzature e edifici d’interesse pubblico” (art. 28 Lst ) e Art.65 LPAmm che presenta
l’Associazione AMICA 6532 Castione
I.In ordine – tempestività
Il Municipio di Arbedo – Castione ha pubblicato nuovamente (a causa di una svista) la variante di piano regolatore adottata dal legislativo comunale con risoluzione no. 380/2017 del 16 ottobre 2017, per il periodo dal 28 agosto 2018 al 26 settembre 2018.
Il termine di 15 giorni per inoltrare ricorso al Consiglio di Stato per il tramite del Municipio di Arbedo – Castione dalla scadenza della pubblicazione, viene a cadere giovedì 11 ottobre 2018 (art. 28 cpv. 1 e 3 Lst).
Il presente ricorso è pertanto tempestivo.
- II.Legittimazione
L’Associazione Amica ha quale obiettivo quello di mantenere, promuovere e approfondire le tematiche che toccano il territorio di Castione. L’Associazione si adopera per la messa in opera di ogni e qualsiasi genere di azioni al fine di ostacolare interventi incisivi e definitivi sul territorio destinati a peggiorare la qualità della vita dei residenti di Castione. Scopo dell’Associazione è proprio quello di valorizzare, mantenere e promuovere la qualità di vita sull’insieme del territorio di Castione (art. 1 e art. 2 degli Statuti).
Nel caso concreto la modifica pianificatoria prospettata dal Comune tocca in modo importante il territorio ragion per cui all’Associazione deve esserle riconosciuta la facoltà di interporre ricorso in difesa dei suoi membri in quanto residenti per la maggior parte nel territorio di Castione.
A questo proposito preme attirare l’attenzione sul fatto che, in una recente decisione il lodevole Consiglio di Stato ha riconosciuto la qui Associazione come associazione a tutela degli interessi dei suoi membri e meglio “ concretamente l’associazione AMICA, come indicato all’art. 1dello statuto, potrebbe al più rispondere a tale requisito in relazione alle domande di costruzione presentate sul territorio di Castione e nelle vicinanze ”rispettivamente che ”ad ogni buon conto questo elenco ha una mera portata indicativa, per cui anche le associazioni non iscritte nell’elenco possono far accettare, caso per caso, la loro legittimazione a ricorrere(cfr. doc. 2 Risoluzione governativa no. 3839 del 22 agosto).
Prove: documenti, si richiama l’intero incarto facente parte della variante di piano regolatore per il comparto di Castione.
- III.Variante di PR
A. Premessa
Preme inizialmente porre l’accento sul senso e lo scopo che la scuola (perché edificio marcante il territorio) deve dare alla società, alla collettività. L’intervento sul territorio ha implicazioni verso la collettività, sia esso una nuova costruzione a contenuto amministrativo che ampliamenti degli stessi; di conseguenza il progetto deve – per legge e buon senso (ragionevolmente) - inserirsi in modo ordinato e armonioso nel tessuto paesaggistico esistente, rispettando gli spazi destinati a mantenere il valore ambientale e naturalistico quali i sentieri, le vie pedonali, muri a secco, il bosco ecc, così come garantire uno sviluppo sostenibile coordinando in modo integrato insediamenti, mobilità e ambiente e mantenendone la qualità paesaggistica. La costruzione deve quindi favorire e promuovere il benessere della collettività e di quelli che la frequentano; tutto ciò in armonia con l’ambiente circostante affinché in ambito scolastico ma non solo, sia sviluppato quel rispetto verso gli altri e l’ambiente che ci circonda.
Al contrario, edificazioni mastodontiche non possono che svuotare di senso l’andare a vivere “in campagna”, dove l’identità personale viene meno poiché il tutto è miscelato in uno stabile pot-pourri dove non si riconoscono più i singoli gradi scolastici. Dove i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia (bambini da 3 a 6 anni) si confondono con quelli della scuola media poiché gli accessi sono riuniti in uno stabile sproporzionato, inappropriato e inadeguato per rispetto allo scopo ricercato. Del resto anche la mensa che unisce la scuola dell’infanzia con la scuola media non trova un senso se non quello di bloccare la viabilità di tutto il quartiere.
Proporre una variante di PR (d’ora in poi quando si scrive di variante di PR s’intende anche la modifica dell’art. 42 NAPR) sulla base dell’inappropriato, sproporzionato e inadeguato progetto vincitore disattende – in modo palese – le premesse inderogabili qui sopra mostrate e tanto care allo sviluppo territoriale di cui si dirà in seguito.
Edificare un monolite di queste proporzioni a ridosso di un quartiere, Carrale di Bergamo – che subirà un isolamento di fatto e un oscuramento – non rispetta i principi fondamentali del nuovo sviluppo territoriale e viola grossolanamente la garanzia della proprietà, il principio della stabilità dei piani, la parità trattamento e il principio della buona fede.
A tutela dei diritti del residente è nata l’Associazione AMICA che in questi undici anni di vita ha costantemente seguito lo sviluppo del territorio di Castione, ponendosi come obbiettivo il controllo delle proposte comunali a livello pianificatorio e di viabilità. Gli interventi dell’Associazione hanno avuto ed hanno quale obiettivo quello di essere da una parte propositivi al fine di giungere a un obiettivo condiviso e dall’altra esporre i propri dubbi e perplessità su taluni progetti d’incidenza sul territorio di Castione e in fine di controllo affinché l’intervento edilizio non sia avulso dagli scopi preposti da un adeguato sviluppo del territorio (vedi via Cantonale tappa 1 e tappa 2, variante PR zona industriale per Stadio, variante per esercizio prostituzione, ampliamento Coop, depositi inerti in Lancascia e su particella no. 47, riapertura cave).
Nonostante gli sforzi profusi in questo decennio a favore degli abitanti di Castione e del quartiere di Bergamo, il Municipio di Arbedo – Castione ha sempre negato questa importante funzione ma ora, grazie ad una decisione del Consiglio di Stato, l’Associazione in ambito di pianificazione del territorio è stata riconosciuta (DOC 2: cfr. la RG no 3839.del 22 agosto 2018).
Per i motivi che saranno esposti qui di seguito la presente variante di PR deve essere annullata (e le modifiche non adottate) poiché viziate da gravi mancanze procedurali e di rispetto delle condizioni pianificatorie di cui si dirà meglio nel seguito e per motivi di collisione/conflitto d’interessi nell’allestimento e adozione della variante di PR e le decisioni del consiglio comunale sui messaggi municipali no. 380/2017 e 394/2018 scaturiscono da processi decisionali carenti (DOC: 3 e DOC 4 cfr. procedura pendente e richiamata presso il lodevole Servizio dei ricorsi).
Prove: si richiama l’intero incarto del concorso d’architettura del comparto scolastico di Castione, si richiama l’intero incarto facente parte della variante di piano regolatore per il comparto di Castione.
B. In fatto e in diritto
1. Il concorso di architettura – conflitti d’interesse/violazione dei principi dello sviluppo territoriale
Nel corso degli anni 2014 – 2015, il Comune di Arbedo – Castione e il Cantone hanno organizzato e pubblicato un concorso d’architettura per il comparto scolastico di Castione. I concorrenti avrebbero dovuto presentare un progetto d’intervento sul comparto che comprendesse la realizzazione di una nuova sede per la scuola dell’infanzia comunale composta di 4 sezioni, la progettazione di uno spazio di refezione per gli allievi della scuola elementare e scuola media, l’ampliamento di 6 aule della scuola media, la progettazione di una nuova centrale termica per il quartiere scolastico, la sistemazione viaria del nuovo comparto e l’inserimento di un nuovo parco pubblico (cfr. DOC 1 bando di concorso).
Durante questa prima fase, gli enti banditori avrebbero dovuto individuare da un minimo di 6 a un massimo di 10 studi di architettura che proponessero un’interessante soluzione architettonico/urbanistica abbinata a un corretto concetto generale di risanamento per la SM.
Gli aspetti urbanistici del progetto rivestono particolare importanza (cfr. DOC. 1 bando di concorso, pag. 5).
Qui di seguito un estratto del bando di concorso “…L’area di concorso confina a est, ovest e sud con quartieri abitativi in parte situati sul territorio del comune di Lumino mentre verso nord-ovest s’innesta nel tessuto del nucleo antico di Castione con l’edificio dell’attuale SI.” (cfr. DOC. 1 bando di concorso § 6.1 pag. 19).
Preme, a questo punto, rilevare che il fondo part. 205 RFD Arbedo-Castione, sede dell’attuale Scuola dell’infanzia, è un bene culturale tutelato a livello comunale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali così come indicato dall’inventario IBC consultabile su internet.
Il bando di concorso - assunto ormai come dichiarato da qualche tempo dal lodevole Tribunale cantonale amministrativo - a lex specialis anche per gli enti banditori e non solo per i concorrenti, prevedeva altresì la conformità del progetto alle norme di attuazione in vigore. A questo proposito il § 6.7 del bando di concorso recita che “per la fase di concorso sono da considerare le norme di attuazione previste dalla variante di Piano Regolatore – comparto Castione pubblicata dal 4 ottobre al 2 novembre 2013” vale a dire che:
a) la distanza minima da confine è di 6 .00 m, con la variante ridotti a 5.00m
b) l’altezza massima degli edifici è di 8.50 m., con la variante aumentata a 12.00 m e
c) l’indice di occupazione del 30%, con la variante portato al 40%.
Per di più, il bando prefissava al § 6.8 che “… Ora l’unico accesso veicolare (senso unico) alle scuole dalla strada cantonale, sia per veicoli privati sia per mezzi pesanti e di servizio, è rappresentato da Carrale di Bergamo con uscita da via della Scuole per il tratto che interessa il comparto in questione. Lo stesso tragitto è ora fatto dai bus scolastici. L’intento del committente è di risolvere questa situazione viaria con la trasformazione del tratto di via della Scuole situato sul comparto scolastico in zona prevalentemente pedonale con un transito riservato ai mezzi di servizio. Lo scopo è di evitare che il nuovo comparto scolastico sia attraversato da traffico regolare a tutto vantaggio della sicurezza degli utenti.”. In altri termini, via delle Scuole doveva essere mantenuta per far transitare i mezzi di servizio (autocarri per la raccolta dei rifiuti, autocisterne, veicoli per traslochi, fornitore, ecc.) anche perché “via alla Tenza e via della Campagna sono strade comunali con un calibro ridotto che non permette il transito e mezzi pesante.” (cfr. DOC. 1 bando di concorso pag. 24 e 25).
Il tema legato alla via “d’uscita” da Carrale di Bergamo era quindi noto. Proprio per questo motivo Via alle Scuole non poteva essere chiusa poiché di servizio e di transito per i residenti e per i mezzi di servizio e pesanti doveva rimanere.
I vincoli imposti dal concorso ai concorrenti e agli enti banditori erano quindi chiari e non interpretabili.
Ebbene la Giuria nel suo Rapporto di novembre 2015 (seconda fase) ha dichiarato vincitore un progetto sui 63 presentati, che non rispetta i vincoli più sopra esposti ad eccezione dell’indice di occupazione come per altro ammesso dal Municipio nel suo messaggio no. 380/2017 ” il progetto che ha vinto il concorso assieme agli stabili esistenti con una superficie edificata di ca 6'650 mq presenta un indice di occupazione di ca il 25%” (cfr. DOC. 4 messaggio municipale no. 394/2018).
L’ampliamento sarebbe quindi possibile anche con i parametri ora in vigore, in caso contrario l’Ente pubblico avrebbe potuto comunque fondarsi sulla deroga (eccezionale) dell’art. 42 cpv. 7 delle NAPR ora in vigore, sostenendo che vi erano dei “ … presupposti di un bisogno oggettivamente fondato in relazione alla particolare natura e necessità degli edifici e degli impianti.” Cosa che non ha fatto poiché non vi erano gli estremi.
In realtà, tali necessità non sussistono.
I residenti a ridosso del comparto così come i residenti della zona Bergamo (viste la dimensione dell’edificio) si troverebbero catapultati in una situazione d’insostenibile sviluppo (di peggioramento) sia dal punto di vista della qualità della vita che dal punto di vista urbanistico – paesaggistico, snaturando la caratteristica di una zona definita di campagna e non di centro urbano. Essi si dovranno confrontare - paradossalmente e quotidianamente - con un muro di dimensioni mastodontiche a ridosso delle loro abitazioni e dall’altra, a poche decine di metri, da una zona agricola.
Situazione paradossale che dimostra l’assenza di coordinazione e integrazione della pianificazione con lo sviluppo territoriale, la protezione dell’ambiente, la protezione del paesaggio e della natura. La densificazione del territorio è riservata ai centri urbani e non di sicuro alla campagna.
La prevista edificazione porta con sè non solo un grave impatto paesaggistico – urbano in un territorio a ridosso del vecchio nucleo di Castione e della campagna di Lumino ma anche un cambiamento drastico del territorio, della sua identità e della qualità e dell’uso che se ne farà, tutto ciò in contraddizione a quanto prevede lo sviluppo del territorio e la protezione dell’ambiente (art. 1 LPA). Si pensi ad esempio al traffico indotto che porterebbe a un peggioramento della qualità di vita dei residenti, alla dimensione dell’edificio con un’importante riduzione del soleggiamento (probabilmente da ottobre a marzo la zona a ridosso di Carrale di Bergamo sarebbe in ombra).
Non v’è dubbio quindi che il progetto vincitore non rispetta i vincoli imposti dal bando di concorso sebbene il § 2.1 del Rapporto della Giuria recita che “L’analisi dei progetti è stata fatta dal coordinatore del concorso e dal tecnico comunale del comune (verifica del rispetto delle norme di applicazione del PR e dell'area di concorso).” (cfr. bando di concorso pag. 7). Ci si chiede quindi a quale conformità si faccia riferimento nel precitato rapporto.
I vincoli del bando di concorso hanno creato negli abitanti di Castione e nei residenti del quartiere di Bergamo un’attesa: lo status quo di una situazione caratteristica della zona residenziale di campagna. La presenza di spazi verdi, di un assetto urbano a dimensione di villaggio con un antico nucleo storico a ridosso del comparto e a “due passi” la possibilità di svago e la possibilità di svago dal Ticino alla valle Moesa, il tutto al riparo da inquinamento.
Invece, il Municipio di Arbedo – Castione indifferente alle prerogative e ai vincoli imposti dal bando di concorso e in contrasto con i principi assodati dal nuovo sviluppo territoriale, con il messaggio municipale no. 380/2017 dichiara che lo scopo della variante è : “adeguare il Piano regolatore ai risultati del concorso d’architettura a due fasi per il nuovo comparto scolastico di Castione e più in particolare permettere la realizzazione del progetto vincitore “Se ci fosse la luna si potrebbe cantare” (DOC 3:cfr. messaggio municipale no 380/2017 pag. 3).
Il progetto vincitore non solo non rispetta i vincoli imposti dal bando, in violazione dei basilari del diritto quali i principi della parità di trattamento, dell’uguaglianza, della trasparenza e della sicurezza del diritto, ma funge da base - improponibile inadeguata e irragionevole - alla modifica dei vincoli di PR. In altri termini, il Municipio impone una modifica pianificatoria senza apportare giustificazione a sostegno della sua tesi, se non il fatto che trattasi del “progetto vincitore”. La variante di PR proposta dal Municipio non è appropriata alla zona, non è ragionevole e di sicuro non è neppure opportuna.
Va messo in evidenza che lo studio d’architettura vincitore e la giuria non abbiano seguito i dettami e le regole imposte dall’Ordine Ingegneri e Architetti del Cantone Ticino (OTIA). il quale impone ai suoi affigliati le norme da seguire in particolare legate al bando di concorso.
La scelta del Municipio disattende i principi e gli scopi a fondamento dello sviluppo territoriale (art. 1 Lst e art. 1 LPT) e della protezione dell’ambiente segnatamente la salvaguardia del territorio, della natura e la protezione dell’uomo.
Preme inoltre portare all’attenzione di codesta Autorità giudicante che presso il lodevole Servizio del ricorso del Consiglio di Stato è pendente un ricorso in ambito LOC contro la recente decisione del Consiglio comunale di Arbedo – Castione per la concessione del credito d’investimento di CHF. 630'000.- per l’allestimento del progetto definitivo della 1. Tappa del nuovo quartiere scolastico di Castione (cfr. MM no. 380/2017 e no. 394/2018; proc. Inc. no. PUB.2018.106). Le censure dei ricorrenti a fondamento della procedura ricorsuale si possono riassumere in due temi :
a) la decisione del legislativo comunale dovrebbero essere annullabili poiché scaturiscono da processi decisionali carenti, non suscettibili di garantire una libera e consapevole espressione del voto
b) collisione/conflitto d’interessi del Sindico e Presidente della Giuria del concorso ora qui in esame.
A questo proposito occorre ricordare che la Giuria del concorso era composta di sette membri di cui quattro liberi professionisti e tre rappresentanti degli enti banditori: due rappresentanti del comune di Arbedo – Castione (il sindaco nonché presidente di Giuria e il segretario comunale quale membro).
A titolo preliminare occorre quindi verificare l’obbligo da parte del Sindaco del Comune di Arbedo – Castione di astenersi dal suo ufficio al momento delle discussioni e delle delibere sui messaggi municipali a fondamento della variante di PR; ciò al fine di garantire un processo di formazione della volontà dell’organo esente da condizionamenti e interferenze sia a livello di Municipio prima che di Consiglio comunale in seguito. Come l’obbligo di esclusione previsto dall’art. 100 LOC e dall’art. 55 Costituzione cantonale.
La Giuria di cui l’onorevole Sindaco era presidente, ha deciso all’unanimità “l’attribuzione del mandato di progettazione e realizzazione agli autori del progetto “, progettazione e mandato a fondamento della variante di PR (DOC 5: cfr. rapporto della Giuria a pag. 14). Già solo per essere stato membro di Giuria e a maggior ragione quale Presidente, egli avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi discussione o votazione sul messaggio municipale no. 380/2017 e no. 39472018.
L’interesse convergente del Sindaco a che il progetto vincitore si trasformi in variante di PR è palese, del resto è stato anche chiaramente dichiarato sul messaggio municipale no.380/2017. L’interesse è tale che anche solo dal profilo delle apparenze, l’indipendenza e l’imparzialità degli altri membri dell’autorità comunale non può più essere assicurata.
Ragion per cui la predetta situazione d’impedimento costituisce un motivo d’annullabilità delle decisioni adottate, indipendentemente dalla rilevanza del contributo effettivamente dato.
Si chiede che il ricorso sia accolto e che la variante di PR sia respinta e le modifiche della stessa cosi come i piani annessi (quello di zona e del traffico) siano annullati per i motivi più sopra esposti.
Prove: documenti, si richiama l’intero incarto del concorso di architettura (bando di concorso prima e seconda fase, rapporto delle Giuria, l’analisi preliminare dei progetti, tutti i documenti facenti parte del progetto vincitore, …), i verbali municipali relativi ai concorsi di architettura e dall’approvazione dei messaggi no. 380/2017 e 394/2018, e si richiama, se del caso, l’incarto presso il lodevole Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato incarto no. PUB.2018.106, si richiama l’intero incarto concernente, la variante di PR.
2. Pubblicazione della variante di PR – modifica sensibile delle circostanze/ violazione dei principi dello sviluppo territoriale
Il Municipio di Arbedo – Castione pubblica la variante del piano regolatore comunale di Arbedo – Castione concernente il comparto scolastico di Castione per un nuovo periodo fissato dal 28 agosto 2018 al 26 settembre 2018. Pubblicazione dovuta – a dire del Municipio – a seguito di una “malaugurata svista”, mancando l’avviso di pubblicazione nei quotidiani (cfr. Avviso apparso sui quotidiani in data 16 agosto 2018).
Ora, se tale nuova pubblicazione sia effettivamente voluta solo per sanare una procedura lacunosa o solo per gli effetti della pendente procedura presso il lodevole Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato contro l’approvazione dei messaggi municipali no. 380/2017 “Accompagnante la variante di piano regolatore per il comparto scolastico di Castione” e no. 394/2018 “Accompagnante la richiesta di un credito d’investimento di fr. 630'000.- per l’allestimento del progetto definitivo della 1. Tappa del nuovo quartiere scolastico di Castione (struttura scuola dell’infanzia e mensa ! area viaria e parco)”, non è dato sapere (cfr. incarto presso il Servizio dei ricorsi).
Ovvio invece che la nuova pubblicazione non può sanare una procedura che come si dirà nel seguito, è talmente e gravemente lacunosa (la procedura messa in atto dal Municipio viola i disposti di legge fondamentali a base dello sviluppo e della pianificazione del territorio che inficiano profondamente la protezione giuridica dei cittadini e la partecipazione degli stessi al processo democratico) che occorrerà ricominciare il processo di scelta di un nuovo progetto.
Con la presente variante di PR il Municipio di Arbedo – Castione intende adeguare il piano regolatore ai ”risultati del concorso di architettura a due fasi … “ e dare continuità al percorso ciclabile-pedonale di via Retica (cfr MM no. 380/2017 pag. 3).
Per contro l’esame preliminare del Dipartimento del territorio (in seguito DT) sembrerebbe limitarsi alla sola viabilità del comparto (cfr. Esame preliminare del DT del 29 marzo 2017). In realtà non è così.
La variante di PR contrariamente a quello che si potrebbe interpretare dall’esame preliminare del DT poggia esclusivamente sulla “necessità” (irragionevolmente e inappropriata) di adeguare i parametri di zona al progetto vincitore; la viabilità (limitatamente alla pista ciclo-pedonale) è stata di fatto demandata al Cantone “… L’indicazione che occorrerà allestire un progetto ai sensi della Legge sulle strade è un’ovvietà del tutto superflua. Nell’ambito della procedura pianificatoria è necessario riservare i sedimi affinché il progetto sia realizzabile. La responsabilità dell’allestimento dello stesso sarà verosimilmente del cantone, essendo i bus scolastici al servizio della scuola media.” (cfr. Rapporto di pianificazione cap. 4.3).
La variante di PR fonda le proprie basi “sull’adeguare” lo sviluppo territoriale a un progetto che come scritto piu’ sopra oltre a non rispettare i vincoli imposti dal bando di concorso, non è neppure necessario, idoneo e ragionevole.
Già solo per questo motivo, la variante di PR deve essere respinta poiché non poggia su reali, concrete e necessarie esigenze pianificatorie.
Prove: idem.
3. Procedura d’approvazione - Consultazione ed informazione (art. 4ss e art. 26 Lst relativi art. 6ss RLst)/ violazione dei principi dello sviluppo territoriale
Il Municipio malgrado definisca la futura edificazione di “forte impatto” non ha ritenuto necessario né valutare la conformità del progetto vincitore all’insieme della legislazione che orbita intorno allo sviluppo territoriale né rispettare il processo democratico.
A questo proposito si ricorda che l’art. 4 LPT impone alle Autorità di tenere conto di un’adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio. Obblighi imposti e sottolineati anche dalla giurisprudenza del Tribunale Federale in tale ambito.
Il Municipio di Arbedo – Castione, per contro, non ha compiutamente esercitato il suo compito d’informazione e partecipazione della popolazione, comportamento atto a garantire un corretto processo democratico cosi da adempiere convenientemente i requisiti di legge (art. 26 cpv. 2 Lst in relazione con l’art. 6 del Regolamento della Lst e art. 4 Lst in relazione all’art. 4 LPT). Il Municipio di Arbedo – Castione ha mancato tale fondamentale tappa sebbene il forte impatto della futura costruzione la quale non sarebbe rimasta sola poiché con l’aumento dell’indice di occupazione il Municipio si è riservato spazio per futuri mastodontici ampliamenti. Futuri ampliamenti non giustificati né comprovati.
L’Autorità ha deciso di non coinvolgere né informare la popolazione sul futuro sviluppo del territorio e ciò in violazione dei disposti di legge che prevedono e garantiscono un’informazione e consultazione adeguata all’importanza della pianificazione (art. 5 Lst e art. 6 RLst).
L’Autorità comunale ha, in modo irrito, deciso di non organizzare serate informative né men che meno coinvolgere la popolazione.
Ancora recentemente l’Associazione AMICA alla luce della nuova pubblicazione della variante di PR ha chiesto al Municipio di organizzare una serata informativa. Ebbene il Municipio ha risposto che le informazioni sono consegnate nei documenti pubblicati (peccato che siano poveri e insufficienti a comprendere la portata della variante di PR) e che la serata informativa sarà organizzata in concomitanza con la pubblicazione della domanda di costruzione dove, solo allora si avranno tutte le informazioni “oggettive e definitive”. L’importanza di proporre una variante di PR con un impatto forte sul villaggio doveva almeno sottostare alla presentazione al pubblico dell’oggetto in questione come d’altronde è stato fatto per lo stadio. Il senso di un’informazione al pubblico per una così importante variante è ben diverso da una serata pubblica sulla domanda di costruzione come proposto dalla Sezione Logistica (DOC. 6 :scritto del 18.07.2018) e dal Municipio (DOC. 7 14.09.2018, cfr. si rinvia al ricorso dell’Associazione AMICA). A questo punto ci si chiede su cosa si fonda la variante di PR se a tutt’oggi non vi sono delle oggettive e definitive informazioni in merito?
Si ricorda inoltre che l’art. 4 LPT impone alle Autorità di tenere conto di un’adeguata partecipazione della popolazione al processo pianficatorio. Obblighi imposti e sottolineati anche dalla giurisprudenza del Tribunale Federale in tale ambito.
Si chiede che il ricorso sia accolto e che la variante di PR sia respinta. Le modifiche dell’art. 42 delle NAPR siano annullate cosi come i piani di zona e del traffico annessi.
- 4.Contenuto della variante
4.1 Violazione dei disposti della legislazione sulla pianificazione territoriale – diritti costituzionali
I soci dell’AMICAi sono cittadini attivi del comune o portatori di un interesse degno di protezione perché vivono o direttamente sul territorio di Castione o nelle vicinanze del comparto scolastico o nelle immediate vicinanze (pochi metri) della nuova zona di pianificazione. Essi si vedrebbero costretti a vivere quotidianamente con un mastodontico edificio a pochi metri dal giardino di casa. L’edificio renderebbe la via e i loro sedimi bui e ombreggiati per un lungo periodo dell’anno causando una perdita della qualità e della salubrità della vita dei residenti oltre causare un deprezzamento del valore economico del loro fondo. Incurante di ciò il Comune invece di aumentare le distanze in ragion della maggior altezza e lunghezza dell’edificio le vuole ridurre, a discapito dei residenti. In contraddizione con le NAPR ora in vigore che prevedono il supplemento alla distanza per maggior lunghezza della facciata, principio ancorato all’art. 4 NAPR di Arbedo – Castione. In particolare i sedimi di Lumino su Carrale, il comparto scolastico si trovano circondati - quasi completamente - da una zona residenziale e dal vecchio nucleo di Castione, ove la vivibilità e la qualità di vita sono un elemento caratteristico e decisivo dell’intero comparto; per venir in seguito snaturato profondamente dai nuovi interventi e sviluppi futuri, annientando quelli che sono gli scopi del nuovo sviluppo territoriale.
Si ricorda che la funzione dell’obbligo di distanza è quella di salvaguardare e proteggere la salubrità e la qualità di vita, proteggere la natura e il paesaggio così come l’ambiente e gli interessi del vicino-privato. Funzione che verrebbe meno con l’edificazione dello smisurato edificio.
In conformità all’art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l’insediamento deve essere ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese (e art. 1 Lst). Lo sviluppo e la pianificazione territoriale è un’attività complessa e multifunzionale, ove occorre integrare e coordinare le condizioni naturali - ambientali con i bisogni della popolazione. La pianificazione non può più essere ridotta a una semplicistica pianificazione del territorio in funzione di non meglio determinati bisogni.
A questo proposito, purtroppo, si ricorda che i messaggi municipali citati in precedenza sono un esempio di quest’assenza di visione generale e funzionale dello sviluppo del territorio del comparto scolastico di Castione. La variante si concentra esclusivamente sulla volontà di ampliare, sulla scorta di uno dei tanti progetti presentati, senza prendere in considerazione gli aspetti sociali-ambientali dell’area interessata, le caratteristiche territoriali, del paesaggio e del costruito rispettivamente di tutto quanto ruota attorno al comparto scolastico di Castione. Comparto che non è un’isola in mezzo al nulla ma fa parte di un complesso, interconnesso e multifunzionale sul territorio i cui residenti non possono e non devono venire esclusi.
Di fatto non sono stati elaborati documenti, analisi e/o rapporti che potessero anche solo in minima parte informare la popolazione su quali sarebbero state le conseguenze e gli effetti di un tale intervento sul territorio anzi, l’Autorità ha in tutta elementarità deciso di dar seguito a un importante modifica del territorio sulla scorta di un progetto vincitore inadeguato, inappropriato e irragionevole allo scopo prefissato. Il progetto vincitore non è conforme né al bando di concorso (vincoli scelti e voluti dall’ente banditore) né alla legislazione sullo sviluppo territoriale; malgrado ciò assurga a base per la modifica della vita del residente di Castione e del quartiere di Bergamo.
Ed ecco che lo sviluppo territoriale si dovrebbe piegare a questa nuova inaspettata, inappropriata e inadeguata esigenza del Comune.
Non vi sono elementi né nei messaggi né nei documenti messi a disposizione dal Municipio che possano giustificare il fabbisogno della modifica dei parametri edificatori per rispetto agli attuali, così come l’eliminazione di via alle Scuole o dei posteggi pubblici.
Lo sviluppo territoriale non può essere fine a se stesso, scevro da tutti quegli interessi tanto cari alla pianficazione del territorio, allo sviluppo sostenibile, ecc. Ogni nuovo intervento deve puntare sulla qualità e promuovere un miglioramento e non un peggioramento della situazione di vivibilità della zona.
Del resto, il titolo stesso della legge cantonale sullo sviluppo territoriale porta con sé un significato nuovo per rispetto al passato: l’esigenza di integrare nello sviluppo territoriale i molteplici aspetti presenti (quelli ambientali, urbanistici, economici, sociali, …) al fine di coordinarli tra di loro e tendere a quell’equilibrio cui aspira la legge (equilibri degli interessi art. 3 OPT ma non solo). Questi nuovi indirizzi determinano quindi un nuovo paradigma che si rende concreto con la loro integrazione in un modo nuovo e armonioso nell’organizzazione sociale economico e costruito. La difesa e la sviluppo del paesaggio costituisce un’altra delle principali finalità della legge cosi come la protezione dell’ambiente (impedire un peggioramento dell’inquinamento fonico e ambientale (OIF) cosi come salvaguardare e proteggere l’uomo, gli animali e la natura art. 1 LPA e art. 1 e art. 2 LALPAmb).
Ricordiamo, a questo proposito, che l’art. 1 Lst definisce gli obiettivi a cui tende il “nuovo” sviluppo del territorio nel seguente modo:
a) promuovere un uso misurato del suolo e uno sviluppo sostenibile
b) favorire insediamenti di qualità e garantire adeguate premesse alle attività economiche
c) individuare soluzioni coordinate che integrino insediamenti, mobilità e ambiente
d) preservare lo spazio non costruito per l’agricoltura e lo svago e
e) valorizzare il paesaggio perché bene comune.
L’AMICA chiede che il ricorso sia accolto e che la variante di PR sia respinta e le modifiche di PR annullate così come i piani di zona e del traffico annessi per violazione di principi qui di seguito elencati, per motivi di collisione/conflitto d’interesse, per incompletezza dei piani oltre che per violazione dei principi procedurali di adozione della variante di PR ora in esame.
4.2 Costatazione inesatta dei fatti
Il municipio di Arbedo – Castione fonda la modifica di PR qui in esame sul progetto vincitore del concorso di architettura del comparto scolastico di Castione. Progetto che, malgrado non rispetti i vincoli imposti dal bando di concorso quale ad esempio uno su tutti il rispetto dell’art. 42 NARP ora in vigore. Vincoli per altro ribaditi dall’ente banditore anche nelle risposte alle domande dei concorrenti (cfr. risposte alle domande del 19 dicembre 2014). In particolare si segnala che alla domanda 3.25 posta da un concorrente che recita “Potete fornire un file dwg con indicati i corretti arretramenti rispetto al confine del lotto di progetto?”, l’ente banditore risponde come segue: “L’area di concorso è da considerarsi ai fini dell’applicazione delle norme di PR come un unico mappale situato in zona AP/EP (o RSE 8.50 con parametri di PR analoghi). In questo senso le distanze sono da calcolare dai fondi privati e dalle strade cosi come prescritto dalle norme di PR. L’Ente banditore non fornisce altra documentazione al riguardo.” (cfr. Risposte citate).
I parametri edificatori che i concorrenti avrebbero dovuto utilizzare erano quelli ora in vigore, essi avrebbero dovuto rispettarli e non eluderli.
Anche alla risposta no. 6.98 dell’Ente banditore si riconferma che i parametri applicabili ai progetti sono quelli in vigore: l’altezza massima di 8.50 (vedi anche Risposte alle domande dei concorrenti no. 6.102 e no. 6.103). Mentre, la risposta no. 6.20 riconferma il passaggio dei mezzi pesanti da via alle Scuole, gli autoveicoli leggeri transiteranno quindi da via alla Tenza.
I fatti sono quindi in contraddizione tra loro, il bando e le successive risposte fissano determinati fatti e vincoli e poi, sorprendentemente, i documenti proposti si fondano si nuove e inaspettati desideri.
Si rileva inoltre che non v’è giustificazione alcuna né all’unificazione dei tre ordini scolastici né all’eliminazione della strada di via alle Scuole poiché “il nuovo parco pubblico deve essere recintato senza eccezioni. Esso è destinato a un’utenza pubblica e non è da ritenere spazio ricreativo per i tre ordini scolastici del comparto” (DOC. 8 :cfr. Risposte idem no. 7.20 e no. 7.52). Per altro anche l’area della scuola dell’infanzia verrà recintata (DOC. 8:cfr. Risposte idem no. 7.23).
La sola giustificazione invocata dal Comune per sostenere la variante è di “adeguare il PR al progetto vincitore”, progetto di ampliamento e di unione di due istituti scolastici i quali - in realtà - non potranno, ne, dovranno parlare tra loro. Infatti
a) il grande parco non sarà a uso scolastico ma quasi interamente recintato ad esclusione forse della piccola area a ridosso dell’attuale scuola dell’infanzia
b) la strada di via alle Scuole non potrà essere eliminata poiché necessaria all’uscita degli autoveicoli pesanti e medi da Carrale di Bergamo oltre ad essere necessaria all’urbanizzazione del fondo part. No. 289 RFD Arbedo – Castione
c) la viabilità non è risolta, anzi verrà peggiorata.
La Giuria, per ben due volte (la prima al momento della verifica dei progetti presentati e la seconda all’ammissione alla seconda fase dei 9 progetti scelti), ha avuto la possibilità di verificare la conformità dei progetti ai vincoli posti dal bando di concorso e riconfermati con le risposte alle domande dei concorrenti ma in entrambi i casi, lei sostiene erroneamente che “l’analisi dei progetti è stata effettuata . verifica del rispetto delle norme di applicazione del PR e dell’area di concorso” (cfr. Rapporto delle Giuria cap. 2.1 e 2.7).
I fatti dicono altro. Anche il Consiglio comunale quindi ha preso delle decisioni fondandosi su fatti non corretti.
Infine preme rilevare come anche i fatti espressi nella risposta no. 4 all’interrogazione no. 68.18 del 30 aprile 2018 del Deputato in GC Matteo Pronzini non siano corretti; l’uscita degli autoveicoli provenienti da Carrale di Bergamo su via Castione non è mai stata a tema né nel bando di concorso (ribadito per altro nelle risposte alle domande dei concorrenti) né nei messaggi municipali né nel rapporto di pianificazione.
I motivi addotti dal Comune a sostegno della variante di PR non corrispondono quindi alla realtà,
a) l’ampliamento del comparto è ancora attuabile con i parametri ora in essere,
b) via alle Scuole serve quale via di transito e non può essere eliminata,
c) non esiste via d’uscita per gli autoveicoli che entreranno da Carrale di Bergamo.
Per il resto si rinvia a quanto già espresso negli altri capitoli del presente ricorso.
Di conseguenza già solo per questi motivi la variante di PR deve essere annullata.
4.3 Violazione della stabilità dei piani
L’art. 21 LPT ripreso dall’art. 33 Lst, determinano che i PR possono essere modificati solo in caso di notevole cambiamento delle circostanze.
La modifica di un piano è possibile solo se le due condizioni previste dall’art. 21 LPT sono adempiute:
a) quando le circostanze a fondamento dell’adozione del piano precedente si sono notevolmente modifiche; ciò che non è il caso nel presente caso poiché il PR è di recente modifica e adozione il 2013 (cfr. messaggio municipale no. 380/2017 dove si legge che la variante del 2013 approvata nel 2015 “non ha modifica la gerarchia delle altre strade attorno al comparto scolastico (Carrale di Bergamo, via delle Scuole, via della Campagna)”e
b) quando la necessità si fa realmente sentire; anche in questa evenienza la modifica dei parametri del piano non è necessaria poiché gli ampliamenti richiesti potrebbero fondarsi sulla base di altri progetti conformi alle norme di attuazione.
Comunque anche nell’eventualità in cui le circostanze si fossero sensibilmente modificate, occorre che il bisogno si faccia realmente sentire. Ed è per questo motivo che l’Autorità deve procedere con cautela prima di continuare con la modifica del PR; essa deve – in ogni caso - fare una ponderazione degli interessi in gioco. Il Comune deve confrontare l’interesse alla modifica del PR con quello del mantenimento dell’attuale PR. A questo il proposito, il Tribunale federale tende ad assicurare alla pianificazione una certa stabilità, senza il quale i PR non potrebbero adempiere le loro funzioni.
Dall’ultima modifica del piano del comparto scolastico di Castione non sono intervenute circostanze che in modo sensibile hanno modificato la situazione; a questo punto neanche la realizzazione della strada d’accesso dei bus su via Retica sembra una circostanza che sensibilmente possa modificare le circostanze. Di fatto, il Municipio delega tutto l’onere progettuale e realizzativo al Cantone (cfr. messaggio municipale no. 380/2017 pag. 8).
In altri termini, il comune non ha dimostrato il bisogno di modificare il PR.
Del resto dal messaggio municipale no. 380/2017 i soli motivi a giustificazione dell’adeguamento del PR sono:
a) il progetto vincitore e
b) la continuità al percorso ciclo-pedonale di via Retica (già oggetto della variante 2013, cfr. MM no. 380/2017). Il Comune non ha in alcun documento ammesso che:
1) non sarebbe possibile ampliare la scuola media rispettivamente. realizzare la nuova scuola dell’infanzia in altre luoghi per rispetto a quelli previsti dal progetto e nel rispetto dei parametri in vigore
2) l’ubicazione della mensa (per altro servizio non obbligatorio e riservato ai soli allievi della Scuola media e delle elementari) sia la sola possibile all’interno dell’intero comparto
3) la strada di via alle Scuole sia da eliminare perché pericolosa o per unire l’intera area verde.
Nell’ambito della ponderazione degli interessi in gioco emerge chiaramente che i residenti del quartiere legato al comparto scolastico di Castione ha un interesse reale a conservare la zona così come ora in vigore, sia per quanto attiene materialmente alla modifica dei parametri edificatori che per quanto riguarda al piano del traffico. In caso contrario si vedrebbero peggiorare nettamente la loro qualità di vita, in violazione di uno sviluppo sostenibile del territorio così come la manca garanzia di favorire insediamenti di qualità che s’integrino nell’esistente e nell’ambiente circostante.
Come non è né attuale né proponibile l’eliminazione definitiva di via della Scuole poiché impedirebbe ai mezzi di servizio di poter svolgere in sicurezza il loro compito. Per altro si rileva l’essenza di un piano della viabilità che permetta di comprendere come il Comune pensa di smaltire gli automezzi di servizio in entrata da via San Bernardino su via Carrale di Bergamo ma meglio si dirà di seguito.
4.4 Violazione della garanzia alla proprietà
La proprietà è garantita dall’art. 26 Cost federale. Tale diritto può essere limitato compatibilmente alle restrittive condizioni dell’art. 36 Cost. federale, vale a dire il rispetto del principio della legalità, dell’interesse pubblico e della proporzionalità. E’ utile ricordare che il principio della proporzionalità esige che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d’interesse pubblico desiderato (regola dell’idoneità) e che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo sia scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità) infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo d’interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto) (cfr. ATF 130 II 425).
Il peggioramento della situazione di vivibilità, di salubrità in aggiunta all’assenza di soleggiamento dei fondi dei ricorrenti di Carrale di Bergamo oltre al deprezzamento dei loro fondi senza contare l’assenza di un’esigenza concreta, reale e giustificata di tale misura pianificatoria, viola la garanzia della proprietà dei residenti del quartiere di Bergamo.
La variate di PR in esame oltre ad essere carente sotto diversi aspetti, non è né idonea allo scopo prefissato né essa è necessaria (giustificata) all’esecuzione dell’opera, essa per altro lede in modo rilevante i proprietari a ridosso del comparto scolastico in particolare dei proprietari dei fondi siti su entrambi i lati di Carrale di Bergamo e di via alla Tenza. Per il resto si rinvia a quanto già espresso ai punti precedenti, in particolare per i fondi di Lumino confinanti con Carrale di Bergamo.
4.5 Violazione del principio della buona fede – sicurezza del diritto
In conformità dell’art. 9 Cost. Fed, il principio della buona fede “conferisce al cittadino il diritto di essere protetto nella legittima fiducia risposta nelle assicurazioni ricevute dall’Autorità o in un atteggiamento da essa assunto tale da far nascere precise aspettative.” (A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, pag. 201, 2. Ed).
Nel caso concreto, il concorso di architettura così come le risposte alle domande dei concorrenti, ha creato nei residenti del comparto scolastico di Castione l’attesa che le circostanze fattuali e concrete non subissero modifiche poiché ai fini dell’ampliamento i progetti architettonici sarebbero stati giudicati in conformità e in rispetto a:
a) i parametri di zona
b) criterio urbanistico: qualità urbanistiche, inserimento e relazioni con l’ambiente, organizzazione delle circolazioni, identità e qualità degli spazi esterni
c) criterio di riconoscibilità del carattere scolastico dell’edificio, qualità architettonica e funzionale e le relazioni con gli edifici esistenti. Ebbene di tutto ciò nulla è stato considerato o pochissimo.
Nel caso concreto, nel rapporto della Giuria con riferimento al progetto vincitore, non vi sono richiami né alla viabilità né all’inserimento armonioso (relazione) nella situazione esistente né alla riconoscibilità dell’identità scolastica né alla necessità di dichiarare vincitore un tale progetto per rispetto agli altri 63 presentati.
L’ampia area verde lasciata all’interno del comparto (definito all’intero tra la scuola dell’infanzia e la scuola elementare) è solo destinata a nuovi ampliamenti e non all’uso previdente del territorio.
Per il resto si rinvia ai paragrafi precedenti.
4.6 Modifica dei parametri edificatori - del piano delle zone e del traffico - posteggi
L’Organo esecutivo fonda le proprie decisioni esclusivamente sul progetto vincitore, senza alcun riferimento agli obblighi derivanti dal rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del nuovo sviluppo territoriale. Appare quindi evidente che né i messaggi municipali in precedenza né i documenti facenti parte dell’incarto concernente, la variante di PR sono sostanziati, motivati e corroborati dalla modifica sensibile delle circostanze a giustificazione di una tale variante di PR. Il Comune non ha indicato nei documenti precitati dati, fatti e circostanze che indicassero chiaramente gli sviluppi futuri come non hanno saputo dire cosa succederebbe del progetto vincitore se la partecipazione del cantone venisse a mancare.
Il Municipio crede di aver sanato la procedura volta a garantire un corretto e democratico processo pianificatorio con la nuova pubblicazione della variante di PR, ma ciò non corrisponde al vero. La garanzia di un corretto e adeguato processo democratico nell’ambito dell’adozione di una variante di PR (non adeguata, improponibile e non necessaria) in conformità a un progetto vincitore (non conforme al bando e del quale non si conosce poco) non può limitarsi a una nuova pubblicazione ma richiede un’adeguata informazione e consultazione così come prevista dall’art. 6 RLst che recita “L’informazione deve essere adeguata all’importanza della pianificazione e alla cerchia degli interessati.” (cfr. anche art. 5 RLst).
La modifica dei parametri edificatori non è supportata da alcuna prova che ne giustifichi la necessità e l’adeguatezza. La giustificazione a sostegno della necessità di modificare il PR si limita e si circoscrivono all’interno del solo progetto vincitore senza fare riferimenti con l’ambiente circostanze. Le incongruenze, le contraddizioni della modifica di PR con le reali esigenze del comparto sono già state espresse nei paragrafi precedenti ai quali si rinvia.
I piani di zona e del traffico annessi alla variante dell’art. 42 delle NAPR non sono chiari in particolare il piano del traffico riproduce semplicemente l’eliminazione di un’importante strada di servizio quale quelle di via alle Scuole. Strada necessaria in uscita da Carrale di Bergamo, senza però prevedere una strada in sostituzione. In altri termini, si può entrare in via Carrale di Bergamo ma se si è conducenti di un autoveicolo di medie-grandi dimensioni, non è più possibile abbandonare Carrale di Bergamo, per i motivi che si diranno nei paragrafi successivi.
La grave e importante mancanza di un adeguato piano del traffico non permette di prendere conoscenza e determinarsi sull’evoluzione, gli effetti e le conseguenze che il nuovo assetto avrà a discapito dei residenti del comparto scolastico e di quelli del quartiere di Bergamo.
Il piano del traffico fa parte del PR e deve essere allestito nel rispetto della legislazione federale e cantonale in tale ambito; nel caso concreto pero non esiste.
Materialmente il piano del traffico deve anche tener conto del fabbisogno presumibile di mobilità che “della compatibilità del traffico indotto presumibile (quantità, velocità, inquinamento fonico ed atmosferico) con le altre funzioni specifiche delle strade quali quelle pedonali, ciclabili o di uso del sedime pubblico per scopi d’aggregazione sociale e delle altre funzioni in particolare quella residenziale” (cfr. manuale per la redazione dei piani del traffico, Cantone Ticino, 2002 https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/direttive/DT_DSTM_SST/traffico/manuale_piani_traffico.pdf
Il piano del traffico così come il piano annesso non permette di comprendere il progetto ciclopedonale stradale che s’intende realizzare. Per altro anche la sicurezza degli utenti che frequenteranno il percorso ciclo-pedonale non è sufficientemente garantita; a questo proposito il Municipio si è limitato a dire che “. gli autobus scolastici sono soliti giungere presso l’Istituto scolastico per prelevare gli studenti prima del termine delle lezioni e partono dopo che la maggior parte dei ciclisti si è avviata” (cfr. MM no. 380/2017 pag. 8).
Ebbene l’analisi dei rischi del percorso ciclopedonale non deve essere limitata ai soli ragazzi che frequentano la scuola media, ma deve ampliarsi affinché si evitano in futuro decisioni improvvisate per ovviare a ostacoli non preventivamente calcolati. In particolare occorre inserire nella visione generale dei rischi d’uso del percorso tutti gli utenti del comparto come i bambini della scuola elementare e dell’infanzia che per generalmente sono accompagnati dai genitori in bici o a piedi (durante la bella stagione), utilizzatori estranei al comparto scolastico che utilizzano il percorso sia in bici sia a piedi (anche se a questo proposito si possono nutrire dei dubbi perché l’entrata principale della scuola dell’infanzia è sua via Carrale di Bergamo).
Per di più nulla è stato eccepito sulle norme di gestione del traffico autoveicolare dei genitori (si ricorda che l’entrata principale del complesso scolastico è su via Carrale di Bergamo) nonostante l’impatto che ne deriva è importante e intenso.(legge sulle strade e sulla circolazione per il rispetto dei vincoli legali) A questo punto ci si chiede come il Comune intende gestire gli autoveicoli appartenenti ai genitori che regolarmente sostano nelle vicinanze dei tre differenti ordini scolastici.
Si attira inoltre l’attenzione sul fatto che lo stazionamento dei veicoli dei genitori, i cui bambini frequenteranno la scuola dell’infanzia non sarà breve, l’accesso alla scuola prevede l’uso (incomprensibile, inopportuno e inadeguato) di scale per accedere al primo piano dell’edificio dove sarà realizzato l’asilo. Neppure il volume del traffico indotto dalla futura nuova mensa scolastica è stato analizzato e valutato indicato così come per il traffico indotto dalla nuova centrale termica.
Centrale termica che oltre all’ubicazione nei pressi di una proprietà privata, a dipendenza del vettore energetico, sarà fonte di esalazioni e fumi. Il bando non specificava il vettore energetico anche se lo Stato, negli edifici pubblici, deve proporre vettori energetici non fossili.Si rimanda ai disposti di legge.
In altri termini, non esiste un rapporto e un piano del traffico d’insieme dell’area toccata dalla variante di PR; documenti che avrebbero permesso di comprendere la fattibilità del progetto e il suo rispetto ai principi fondamentali e tanto caro al nuovo concetto di sviluppo territoriale. Tale mancanza e carenza di motivazione sono sufficienti a decretare l’annullamento e l’abbandono della presente variante di PR.
La sistemazione viaria del comparto non è stata risolta anzi è stata dimenticata. E ora in modo inaspettato e sorprendente per ovviare a questa grave e importante mancanza si vorrebbe aprire via Castione (cfr. risposta del CdS all’interrogazione Pronzini no. 68.18 del 30 aprile 2018). Si rinvia a quanto già espresso nel capitolo “constatazione inesatta dei fatti” e “concorso di architettura”.
Nuovamente e brevemente si desidera portare l’attenzione sul fatto che il bando di concorso di settembre 2014 non prevedeva l’apertura di via Castione; del resto il medesimo il Consiglio comunale nel settembre 2017 – che avrebbe dovuto respingere il MM. 380/2017 poiché incompleto e non adeguatamente motivato (cfr. procedura pendente presso il lodevole servizio dei ricorsi) - aveva segnalato che vi erano dei problemi di gestione del traffico.
Purtroppo sono rimaste solo delle parole scritte.
La gestione del traffico e l’impatto che quest’ultimo avrà sull’insieme dell’area toccata dalla nuova edificazione è a tutt’oggi sconosciuta. Tutto ciò in violazione dei principi basilari a fondamento dello sviluppo territoriale piu’ sopra espressi.
Ebbene a 4 anni di distanza dal concorso di architettura (sostenendo ancora la bontà del progetto vincitore) e improvvisando una qualsiasi possibilità alla mancanza di uscita degli autoveicoli che entrano da via San Bernardino, si decide arbitrariamente di aprire una via su un territorio di un altro comune. A prescindere dal rispetto dei vincoli che il Comune si era dato nel passato, dai dettami e dai principi più volte enunciati dello sviluppo territoriale e del diritto di essere sentito dei cittadini.
Ora, il Comune di Arbedo – Castione deve correre ai ripari e dalla risposta all’interrogazione sembrerebbe che il Comune voglia aprire al traffico pesante una via – ex sentiero che da Castione conduce a Lumino – a uso della popolazione a mobilità lenta. In altri termini, il Comune vuole aprire una via - situata sul territorio giurisdizionale di altro comune - chiusa al traffico a favore della mobilità lenta, quale via d’uscita di tutti gli autoveicoli in uscita da Carrale di Bergamo. Non solo tale agire è improponibile ma vi sostano anche altri aspetti tecnici e formali quali:
a) la via è situata su altro comune ed era sempre stata esclusa dall’area di concorso
b) è usata dalla tutta la popolazione come via di transito a piede e in bicicletta ai fini di svago e sportivi sia da singole persone, da famiglie e da vari gruppi di persone (quali gruppi di anziani, i bambini che frequentano l’asilo nido di Castione così come i bambini della scuola dell’infanzia ed elementare di Castione che è prassi recarsi su questa via sia per conoscere il bosco sia per recarsi ai parchi pubblici di Lumino o anche i ragazzi delle suole medie). Luogo destinato allo svago, al benessere allo stare bene nella campagna di Lumino, distante dal traffico di via San Bernardino, della zona industriale e dell’autostrada
c) via Castione è un’antica via di comunicazione francescana (Francigena) inserita per altro nell’inventario delle vie di comunicazione storiche a livello nazionale, gli esistenti e antichi muri a secco di controriva non sopporterebbero le vibrazioni di autoveicoli per altro, anche il fondo stradale della via non sopporterebbe carichi pesanti
d) inoltre l’area di via Castione compresa tra il motto Motta e il comparto di Bergamo/Torre è di sicuro interesse paesaggistico, culturale e storico
d) esiste un passaggio di ungulati che dalla montagna attraversa via Castione per attraversare la campagna di Lumino
e) in fine ma non ultimo, la strada dovrà rispettare i vincoli imposti dalla legge sulle strade, salvaguardando la popolazione e la natura ad attacchi lesi quali inquinamento fonico e ambientale.
Dalla documentazione messa a disposizione non è né un piano del traffico né un rapporto del traffico conforme a quanto previsto dalla legislazione in vigore e ai direttivi cantonali. Piano del traffico completo avrebbe permesso di comprendere che gli autoveicoli di medie e grosse dimensioni (comprese le auto di servizio) non avrebbero più potuto abbandonare Carrale di Bergamo (una volta entrati da via San Bernardino). Per di più a lettura della risposta no. 4 all’interrogazione summenzionata, anche gli autoveicoli privati dovranno transitare da via Castione.
Inoltre l’eliminazione di via alle Scuole elimina qualsiasi possibilità di accesso al proprietario della particella no. 289 RFD Arbedo – Castione il quale si troverebbe impossibilitato a poter accedere al proprio fondo. Chiara ed evidente violazione del principio della proprietà.
Si chiede quindi che la variante di PR sia respinta e che le proposte di modifica annullate nel loro insieme e che gli atti siano rinviati al Comune affinché proceda a una nuova procedura pianificatoria.
4.7 Per quanto attiene ai posteggi pubblici si rileva quanto segue.
Il piano del traffico indica la futura ubicazione di posteggi pubblici in modo generico poiché a mente del Municipio non bisogna “pregiudicare” la progettazione definitiva. In altri termini, l’Esecutivo vuole piegare rispettivamente adeguare i principi e i vincoli ancorati nella legge sullo sviluppo territoriale e la sua conseguente pianificazione (la protezione, il rispetto, la valorizzazione e tutela del costruito, l’inserimento armonioso nel paesaggio) a scelte inappropriate, irrite e senza alcun buon fondamento solo per adeguare la pianificazione del territorio ad aspetti estranei al territorio e di sola valenza architettonica. Ora, non solo non si dice nulla sull’eliminazione dei posteggi pubblici ma nulla si eccepisce sui posteggi eliminati di via alle Scuole.
La rinuncia a posteggi pubblici dovrà essere motivata così come per il resto indicato dal Dipartimento del Territorio (“dovrà essere sostenuta da motivazione che escludono un ammanco di posto auto.” Cfr. Rapporto di pianificazione 16 ottobre 2017 § 4.5 ed Esame preliminare del dipartimento del territorio ).
Motivazione che a oggi non esiste.
Anzi vi sono delle dichiarazioni contradditorie tra loro che creano ancora più incertezza: da una parte il Municipio nel rapporto di pianificazione definisce i 50 posteggi quali posteggi pubblici mentre nel bando di concorso li definisce posteggi riservati alle scuole dei diversi ordini scolastici. A livello pianificatorio come saranno ripartiti quindi i posteggi? Occorre che il Municipio indichi chiaramente il calcolo specifico e le giustificazioni riguardanti i futuri posteggi così come richiesto dal Cantone.
Per quanto sopra espresso, la presente variante di PR deve pertanto essere annullata (e le modifiche non adottate) a seguito di:
1) motivi di collisione d’interessi
2) gravi mancanze procedurali (mancata informazione e consultazione, piani incompleti e carenti
3) mancato rispetto delle condizioni pianificatorie e/o violazione dei diritti costituzionali.
Per tutti questi motivi
Richiamati gli art. e ogni altro disposto in concreto applicabile; riservato ogni e più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto nel proseguo della procedura
si chiede piaccia
giudicare
I. In via preliminare – collisione/conflitto d’interessi
1 . Il ricorso è accolto ed è constata la collisione/conflitto d’interesse del membro e Sindaco dell’Autorità comunale. Di conseguenza la decisione del Municipio di Arbedo – Castione sull’adozione della variante di PR che consiste nella modifica dei piani delle zone/piano delle attrezzature e edifici d’interesse pubblico e del traffico e dell’art. 42 della norma di attuazione del PR è annullata. La modifica del PR è quindi abbandonata.
- Protestate spese, tasse e ripetibili.
I. In via principale
1 Il ricorso è accolto. La variante di PR che consiste nella modifica dei pian delle zone/piano delle attrezzature e edifici d’interesse pubblico e del traffico e dell’art. 42 della norma di attuazione del PR è respinta. Di conseguenza la modifica del PR è quindi abbandonata.
2 Il ricorso è accolto. Il progetto vincitore del concorso di architettura non puo essere preso a fondamento della modifica di variante di PR e i documenti di variante sono rinviati al Comune. La variante di PR che consiste nella modifica dei piani delle zone/delle attrezzature e edifici d’interesse pubblico e del traffico e dell’art. 42 della norma di attuazione del PR è respinta. Di conseguenza la modifica del PR è quindi abbandonata.
3 In entrambi i casi protestate spese, tasse e ripetibili.
II. In via subordinata
- 1.Il ricorso è accolto. I documenti sono rinviati al Municipio di Arbedo – Castione affinché li completi conformemente ai disposti di legge segnatamente per quanto attiene all’adeguatezza, congruità e opportunità delle modifiche dei parametri edificatori così come il completamento del piano del traffico e della viabilità del comparto. La variante di PR che consiste nella modifica dei piani delle zone/piano delle attrezzature e edifici d’interesse pubblico e del traffico e dell’art. 42 della norma di attuazione del PR è respinta. La variante di PR è quindi abbandonata.
- 2.Il ricorso è accolto. Di conseguenza i documenti sono rinviati al Comune affinché rimedi a una nuova pubblicazione, iniziando preliminarmente con una consultazione della popolazione sulla proposta di variante, seguita da un’adeguata informazione alla stessa per il tramite di serata informativa, dopo di che si procederà a nuova pubblicazione. La variante di PR che consiste nella modifica dei piani delle zone/piano delle attrezzature e edifici d’interesse pubblico e del traffico e dell’art. 42 della norma di attuazione del PR è respinta. La variante di PR è quindi abbandonata.
- 3.In entrambi i casi si protestano spese tasse e ripetibili.
Con ossequio
Per l’Associazione AMICA
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Il presidente: Alberto Robustelli Il Segretario: Arnaldo Gianini
Allegati:
DOC.1: bando di concorso del 9 settembre 2014
DOC 2: RG No. 3839 del 22 agosto 2018
DOC. 3: MM no. 380/2017 dell’11 settembre 2017
DOC. 4: MM no 394/2018
DOC. 5: rapporto della Giuria
DOC. 6: lettera Municipio di AC 14.09.2018
DOC. 7: lettera Sez. Logistica 18.07.2018
DOC. 8: risposte alle domande dei concorrenti
DOC.9: planimetrie e foto (6 pg.)