CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO


 

Tra il

Comune di Arbedo - Castione,

e per esso il Municipio,

per una parte,

e

AC Bellinzona SA, Bellinzona,

rispettivamente

Daiticino 2011 SA, Bellinzona,

entrambe qui rappresentate da Gabriele Giulini, citt. Italiano domiciliato a
San Bernardino /GR, presidente

del consiglio di Amministrazione rispettivamente amministratore unico;

 

per l'alta parte,

 

 Le parti

 
II Municipio di Arbedo-Castione ha sottoposto al proprio Consiglio
Comunale una variante del

Piano regolatore che istituisce uno spazio appositamente dedicato alla
costruzione di uno stadio

multifunzionale, rispondente sia alle esigenze dei promotori del medesimo,
mediante in particolare la facoltà di inserire spazi commerciali e di altra
natura, sia alle esigenze di interesse pubblico di dare così una collocazione
adeguata ad una struttura di interesse regionale, rispettivamente di sistemare
una vasta area oggi sostanzialmente dismessa, con la realizzazione di ampie
superfici accessibili al pubblico e di un collegamento arredato tra l'abitato,
la stazione e la golena (e la passerella
prevista fino a Gorduno), il tutto nel rispetto anche della pianificazione cantonale.

 
AC Bellinzona SA, il cui scopo sociale è l'esercizio di attività sportive e
di attività ad esse accessorie,

connesse o strumentali, così come iscritto nel Registro di commercio
del Cantone Ticino, intende

acquistare i terreni di cui al punto II. Lett. b. al fine di edificare uno
stadio multifunzionale.

 
Daiticino 2011 SA, il cui scopo sociale è la promozione, la conduzione
di eventi sportivi, in

particolare in ambito calcistico, la gestione,l'organizzazione, la rappresentanza e
l'organizzazione di

associazioni o ulteriori società di capitale, attive in ambito sportivo, la realizzazione,
la gestione di

infrastrutture a destinazione sportiva, con in particolare la facoltà di
stipulare contratti dì acquisto,

mobiliare e immobiliare, affitto, mandato, appalto, nonché di
obbligarsi in qualsiasi ulteriore ambito utile al conseguimento
dello scopo sociale, così come iscritto nel Registro di commercio
del Cantone Ticino, intende invece gestire la suddetta struttura.

 

 

II.            Premesse

 

 

a)            Il Municipio di Arbedo-Castione ha presentato all'attenzione
del Consiglio Comunale un messaggio

avente per oggetto l'adozione di una Variante del Piano
Regolatore Comunale (di seguito PR).

 

b)           Nell'ambito di tale Variante si prevede la possibilità di
realizzare uno stadio multifunzionale con

annesse attività di riabilitazione sportiva, ristorazione,
attività ricettive turistiche, sale polifunzionali

per eventi, manifestazioni e tempo libero, oltre ad attività
di vendita computabili quali "grandi

generatori di traffico" (GGT) ai sensi di legge, in zona Lancascia,
ovvero nel comparto formato dalle

part. n. 53,54, 55, 1692,1583, 1584 e parte della Part. n. 16 RFD
di Arbedo - Castione.

 

c)            Quale condizione particolare per la realizzazione dello stadio
multifunzionale il PR prevedel'obbligatorietà di un accordo con il Comune
che preveda"una partecipazione accresciuta ai costi di
urbanizzazione correlati al piano del traffico e al nuovo allacciamento
della zona ad ovest della lineaferroviaria sostanzialmente equivalente
al maggior valore dei fondi destinati
a scopi commerciali" (v.art.38 cpv. li NAPR). Tale norma pianificatoria si
iscrive nella facoltà concessa al Comune sia

dall'art. 53 della Legge sulle strade (LStr.), sia dall'art. 76 della Legge
sullo sviluppo territoriale (Lst),di stipulare, a determinate condizioni,
qui tutte adempiute, contratti di diritto pubblico volti, tra l'altro, anche
ad assicurare prestazioni finanziariecausali da parte di un privato a
favore della collettività cui altrimenti non
potrebbe essere astretto mediante decisione, rispettivamente a
garantire il finanziamento di infrastrutture necessarie all'opera stessa.

 

d)           Tale plusvalore è stato stimato per approssimazione in CIIF 6'000'000.--.

 

e)           I fondi su cui sarà ammessa I'edificazione dello stadio dovranno
preliminarmente fare oggetto di una ricomposizione particellare,
per cui al momento non è possibile stabilire quali saranno i proprietari interessati.

 

f)            Bellarca SA ha acquisito un diritto di compera con scadenza aL30.6.2013
su parte dei fondi interessati,ovvero le Part. Nri. 54, 55, 1583 e 1692,
nonché la Part. N. 1584 consistente in una comproprietà coattiva delle
Part. Nri. 1583 e 1692, tutti di proprietà di Molinari SA, rispettivamente,
per la Part. N.54 in comproprietà per un mezzo ciascuno di Molinari SA e Marti Rudolf;

 

g)            Daiticino 2011 SA è intenzionata a farsi cedere i suddetti diritti di
compera, al fine di poter acquisire questi terreni in vista della
costruzione dello stadio e delle attività ad esso correlate;

 

h)           Daiticino 2011 SA spera di poter acquisire anche le Part. n.ri. 53 e
parte della part. N. 16, per quanto rientrante nel perimetro di questa
specifica pianificazione, atteso che in caso contrario il PR prevede l'avvio
di una procedura di ricomposizione particellare.

i)

In vista dell'approvazione della modifica di PR da parte del
Consiglio Comunale si rende necessario

sottoscrivere il presente accordo, allo scopo di formalizzare e
chiarire gli oneri e dunque gli impegni

delle parti connessi a tale pianificazione, che sono i seguenti:

  • . per il Comune, la realizzazione del piano viario previsto, con
  • specifico e particolare

    riferimento al secondo cavalcavia a sud del comparto
    territoriale in questione;

  • . per i privati qui firmatari, l'impegno ad assumersi una parte significativa dei costi

    correlati a questa nuova opera, in aggiunta ai normali contributi di miglioria, prima

    dell'avvio formale della procedura di approvazione della modifica di PR da parte del

    Consiglio Comunale.

 

III.          Condizioni sospensive

 

A.           Il presente contratto fonda sull'art. 38 delle NAPR (Zona sportiva e
commerciale SC) [cfr. premesse
ad lett. "c"], norma pianificatoria che non è ancora stata adottata
dal Consiglio comunale, ovvero

quella relativa alla necessità di un accordo per una partecipazione
accresciuta ai costi di

urbanizzazione (cfr. premesse ad lett. "a" e "b"). E' da questa norma che discende la facoltà per il

Municipio di sottoscrivere la presente pattuizione.

 
Ne segue che questo contratto è valido ed entra dunque in vigore solo al momento in cui venisse

adottata in via definitiva, con crescita in giudicato, la variante pianificatoria relativa allo stadio

multifunzionale.

 

B.           Tale condizione sospensiva risponde anche ai bisogni dell'altra parte, che nulla potrà
costruire qualora la suddetta pianificazione non entrasse in vigore.

 

 

IV.          Pattuizioni

 

1             Le premesse fanno parte dell'accordo.

 

2             AC Bellinzona SA e Daiticino 2011 SA hanno preso atto della pianificazione
Comunale e riconoscono

che la stessa risponde alle esigenze del progetto, sia da un profilo sportivo,
che da un profilo

economico. Esse sono parimenti consapevoli della possibile durata della
procedura di adozione del PR

e ribadiscono in questa sede la determinazione a realizzare l'opera, anche
nel caso in cui ciò non

potesse intervenire che tra alcuni anni, a dipendenza di eventuali
opposizioni giudiziarie e/o politichealla nuova pianificazione.

 

3             AC Bellinzona SA e Daiticino 2011 SA si impegnano solidalmente
tra loro, in caso di
concretizzazione del progetto di nuovo stadio, a versare al Comune d
i Arbedo-Castione l'importo di

CIIF 6'000'000.-- (franchi svizzei sei milioni) a titolo di contributo straordinario

all'infrastrutturazione viaria del comparto territoriale cui appartengono i
fondi in. questione, in

aggiunta ai contributi riguardanti tutto il comparto e che saranno prelevati sulla base della legge
Cantonale sui contributi di miglioria.

 
La licenza edilizia verrà rilasciata con la condizione accessoria del pagamento del contributo di cui al

punto 3. al più tardi dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. Conseguentemente la licenza edilizia

prevedrà che i lavori potranno avere inizio soltanto se sarà stato tempestivamente pagato il predetto contributo.

 

4.            La licenza edilizia prevedrà altresì, quale condizione accessoria aggiuntiva, l'obbligo di prestare una
garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Comune per l'ammontare del predetto contributo

nel caso in cui I'inizio dei lavori dovesse protrarsi oltre un mese dalla crescita in giudicato della licenza

edilizia. ln tal caso la garanzia bancaria dovrà essere prestata al più tardi entro quaranta giorni dalla

crescita in giudicato della licenza edilizia.

 
Nel caso di mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui sopra il presente
contratto potrà essere rescisso dal Comune e la licenza edilizia revocata per mancato
rispetto delle condizioni di cui è assortita.

 

5.            Il Comune di Arbedo-Castione si impegna dal canto suo a realizzare
il piano viario previsto nellanuova pianificazione, in particolare il nuovo Cavalcavia.
 

6.            Le parti si danno reciprocamente atto che Stadio Multifunzionale e
Cavalcavia sono opere tra loro
correlate, e dovranno quindi essere costruite in modo coordinato.
Lo Stadio Multifunzionale
non potradi principio divenire operativo senza che l'assetto viario,
nei dati essenziali, sia stato realizzato.
E il Comune si impegna dal canto suo a costruire quest'opera in
tempi tali da non ritardare l'entrata in esercizio dello stadio multifunzionale.

 
Il Comune potrà inoltre autorizzare l'uso di superfici adiacenti come posteggio di superficie, tuttavia

soltanto a titolo provvisorio e precario, ovvero soltanto fino alla conclusione di eventuali procedure
di riordino dei fondi (limitatamente a quelli di interesse diretto) ed al trascorrere di un termine giudicato
dal Comune come congruo per la costruzione di parcheggi in modo conforme alle norme

pianificatorie, secondo soluzioni che le promotrici del progetto sottoporranno al Comune in tempo

utile. La dismissione dei parcheggi in superficie in uso temporaneo imporrà la sistemazione dei fondi allo
stato quo ante a spese ed a cura di Daiticino 2011 SA e di AC Bellinzona SA entro e non oltre due mesi
dalla revoca della autorizzazione provvisoria e la loro demolizione non darà diritto ad alcuna indennità.

 

 

7.            AC Bellinzona SA e Daiticino 2011 SA si impegnano a trasferire gli obblighi
derivanti dal presentecontratto ad ogni loro successore in diritto, atteso che in caso
contrario rimarranno debitori solidali delle prestazioni dovute.

 
Le società citate si impegnano al riguardo a tenere informato il Comune di Arbedo-Castione di ogni

cambiamento che dovesse intervenire in relazione sia alla costruzione dello stadio multifunzionale che alla sua gestione futura.

 

Arbedo-Castione, il 23 ottobre 2012

In fede

 
AC Bellinzona SA

Gabriele Giulin





i
Comune di Arbedo – C                                                                                              

e per esso il Municipio

 
Il sindaco             Il segretario

Luigi Decarli        Eros Beltraminelli

 
Daiticino 2011 SA

Gabriele Giulini

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